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normativa di convenzioni quadro sia impedito in non inferiore a quindici giorni, rifiuto ogni caso e sempre agli enti del ser- dellappaltatore di modificare le condi- vizio sanitario nazionale di procedere zioni economiche per rispettare i para- a gare autonome. La coesistenza delle metri delle Convenzioni Consip. In tal gare centralizzate con la possibilità caso lappaltatore ha diritto al paga- delle singole aziende di effettuare gare mento delle prestazioni già eseguite autonome priverebbe di appetibilità ed altre al decimo delle prestazioni non efficacia la gare delle centrali acquisti, ancora eseguite. Va pertanto ponde- che diventerebbero, in pratica, poco rato, alla luce di quanto sopra, il reale più che un sistema per fissare le basi vantaggio di tale operazione da parte dasta. Per questo motivo può ritenersi della P.A. Il diritto di recesso è clausola che la norma di principio statale, alla automatica ex lege anche per i con- luce dellelevata standardizzazione tratti in corso nei quali, anche se non delle forniture sanitarie, abbia inteso prevista, si inserisce ex art. 1339 c.c. salvaguardare gli investimenti che le anche in deroga ad eventuali previsio- Regioni effettuano costituendo appo- ne difformi già stabilite già concordate site centrali di acquisto (e che non tra le parti. Da una ulteriore analisi e troverebbero giustificazione se queste dalla lettura del comma 1 dellart. 1 fossero impiegabili soltanto in attività del d.l. 95/12 in combinato disposto di benchmarking) e prima ancora le con il comma 7 del medesimo artico- potenzialità di tale strumento ai fini lo si evince che non esiste un obbligo del risparmio complessivo della spesa generalizzato di rivolgersi alla Consip (Così Consiglio di Stato, III, 18 gennaio per qualunque tipo di acquisto o di 2013 n. 288). Altro dato significati- prestazione, ma solo con riferimento vo a livello normativo è previsto dal alle diverse tipologia merceologiche comma 13 dellart. 1 che introduce elencate nel comma 7. Il comma 450 un sistema revisionale generale per i prescrive: “Dal 1 luglio 2007, le ammi- contratti di appalto che abbiano ad nistrazioni statali centrali e periferiche oggetto beni o servizi comparabili con … per gli acquisti di beni e servizi al di quelli acquisibili mediante convenzioni sotto della soglia di rilie vo comunita- Consip, che si attiva quando i parame- rio, sono tenute a far ricorso al mer- tri delle stesse convenzioni centraliz- cato elettronico della pubblica ammi- zate siano migliorativi rispetto a quelli nistrazione di cui all’art. 328 comma del contratto di appalto in corso. In tal 1 regolamento dpr 5 ottobre 2010, le caso è previsto un diritto di recesso a altre amministrazioni pubbliche di cui favore delle stazioni appaltanti sem- all’art. 1 d. lgs. 165/01 per gli acquisti pre con il verificarsi di alcune condi- di beni e servizi di importo inferiore alla zioni e presupposti: formale comuni- soglia di rilievo comunitario sono tenu- cazione allappaltatore con preavviso te a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero Il diritto di recesso è clausola ad altri mercati elettronici istituiti ai automatica ex lege anche per i sensi del medesimo articolo 328 ovvero del sistema telematico messo a disposi- contratti in corso nei quali, si inserisce zione dalla centrale regionale di riferi- mento per lo svolgimento delle relative ex art. 1339 c.c. anche in deroga procedure.” Con tali modalità, come ad eventuali previsione difformi già ha avuto modo di chiarire la Corte dei Conti (Lombardia parere 18 marzo stabilite già concordate tra le parti 2013 n. 92) vanno effettuati anche gli acquisti in economia. 28 TEME 9/10.14