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normazione proibire o limitare il ricorso al solo cri- bili effetti distorsivi che esso avrebbe terio del prezzo o del costo per valutare potuto comportare, a favore di aziende l’offerta economicamente più vantag- da più tempo presenti sul mercato. giosa qualora lo ritengano appropriato”. Si riteneva, infatti, che tra i criteri di Tali premesse si sono tradotte nella valutazione delle offerte, non avrebbe- disciplina positiva, di cui agli artt. ro dovuto essere inclusi elementi atti- 67-69. In particolare, l’art. 67 ha stabi- nenti alla capacità tecnica dell’impresa lito che “fatte salve le disposizioni legi- (certificazione di qualità e pregressa slative, regolamentari o amministrative esperienza presso soggetti pubblici e nazionali relative al prezzo di determi- privati), bensì solo quelli relativi alla nate forniture o alla remunerazione di qualità dell’offerta, alla luce dei princi- taluni servizi, le amministrazioni aggiu- pi ostativi a ogni commistione fra i cri- dicatrici procedono all’aggiudicazione teri soggettivi di qualificazione e criteri degli appalti sulla base dell’offerta afferenti alla valutazione dell’offerta ai economicamente più vantaggiosa”, fini dell’aggiudicazione (cfr. ad esempio che dovrebbe essere individuata sulla C. di Stato, Sez. V, sentenza 28 agosto base “del prezzo o del costo, seguendo 2013, n. 4191). un approccio costo/efficacia, quale il Peraltro, si era da tempo affacciato costo del ciclo di vita conformemente anche un orientamento, meno rigido, all’articolo 68, e può includere il miglior che riteneva che il predetto princi- rapporto qualità/prezzo, valutato sulla pio, della netta separazione tra criteri base di criteri, quali gli aspetti quali- soggettivi di qualificazione e criteri di tativi, ambientali e/o sociali, connes- aggiudicazione, dovesse essere inter- si all’oggetto dell’appalto pubblico in pretato “cum grano salis” “consentendo questione”. alle stazioni appaltanti - nei casi in cui Di particolare interesse è l’introduzione, determinate caratteristiche soggettive tra i criteri qualitativi di aggiudicazio- del concorrente, in quanto direttamen- ne, dei profili attinenti alla organizza- te riguardanti l’oggetto del contratto, zione, alle qualifiche e all’esperienza possano essere valutate anche per la del personale aziendale: si tratta, infat- selezione dell’offerta - di prevedere ti, di criterio eminentemente soggettivo nel bando di gara anche elementi di (che non concerne, cioè, le caratteristi- valutazione dell’offerta tecnica di tipo che oggettive dell’appalto) e che, per soggettivo, concernenti, in particolare, tale motivo, secondo la giurisprudenza la specifica attitudine del concorrente, comunitaria, non poteva tendenzial- anche sulla base di analoghe esperienze mente essere utilizzato ai fini della pregresse, a realizzare lo specifico pro- selezione dell’appaltatore, per i possi- getto oggetto di gara” (cfr. ad esempio, C. di Stato, Sez. V, sentenza 3 ottobre L’art. 72 della Direttiva 2014/24/ 2012, n. 5197). L’art. 67, c. 2, lett. b), della Dir. UE ha recepito le indicazioni 2014/24/UE, dunque, ha fatto proprio provenienti dal Giudice comunitario tale ultimo approccio, ma dovrebbe ritenersi che resti valido anche l’in- stabilendo che i contratti e gli segnamento secondo cui la predetta “commistione” sia ammissibile, se ed accordi quadro possono essere in quanto, per un verso, gli aspetti dell’attività dell’impresa da valorizzare modificati senza una nuova ai fini dell’assegnazione del punteggio procedura di aggiudicazione possano effettivamente illuminare la qualità dell’offerta e, per altro verso, lo 22 TEME 9/10.14