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normazione in cui le amministrazioni aggiudicatrici durali saranno applicate con maggiore non sono in grado di definire i mezzi atti frequenza. a soddisfare le loro esigenze o di valuta- Nel comparto sanitario, ad esempio, si re ciò che il mercato può offrire in ter- può a mio avviso ipotizzare un’appli- mini di soluzioni tecniche, finanziarie o cazione estesa, sia del dialogo com- giuridiche...”. petitivo sia della procedura competi- In tale prospettiva, la Direttiva 2014/24 tiva negoziata, per l’affidamento dei ha stabilito, tra l’altro, che si può far contratti c.d. di service (che hanno ad ricorso a procedure “competitive con oggetto prestazioni complesse, quali la negoziazione o al dialogo competiti- progettazione dei laboratori, l’esecuzio- vo, per l’affidamento di lavori, servizi o ne dei relativi lavori di costruzione o forniture che soddisfano uno o più dei ristrutturazione, la fornitura “chiavi in seguenti criteri: i) le esigenze dell’am- mano” di tutti i dispositivi occorrenti ministrazione aggiudicatrice non pos- per l’espletamento dei vari interventi, sono essere soddisfatte senza l’ado- per tutta la durata dell’appalto, con zione di soluzioni immediatamente costante adeguamento del magazzino). disponibili; ii) implicano progettazione Passando, poi, all’esame della disci- o soluzioni innovative; iii) l’appalto non plina dei criteri di aggiudicazione, si può essere aggiudicato senza preventi- registra un mutamento di terminologia ve negoziazioni a causa di circostanze (che pare più formale che sostanziale). particolari in relazione alla loro natura, Infatti, sin dall’89° considerando della complessità o impostazione finanziaria Dir. 2014/24/UE il legislatore comuni- e giuridica o a causa dei rischi ad essi tario ha sottolineato l’opportunità di connessi; iv) le specifiche tecniche non utilizzare la nozione di “miglior rappor- possono essere stabilite con sufficiente to qualità prezzo”, per meglio definire precisione dall’amministrazione aggiu- il criterio già noto come “offerta eco- dicatrice con riferimento a una norma, nomicamente più vantaggiosa”. Inol- una valutazione tecnica europea, una tre, la Direttiva ha espresso un chiaro specifica tecnica comune o un riferi- sfavore per il criterio del prezzo più mento tecnico ai sensi dei punti da 2 a basso (inteso quale criterio che, ai fini 5 dell’allegato VII” (art. 26, par. 4). dell’aggiudicazione di un appalto pub- Si tratta, come si diceva, di novità di blico, fa leva esclusivamente sul prezzo rilievo, se sol si considera che in pre- offerto dai concorrenti, indipendente- cedenza l’aggiudicazione median- mente dalla qualità della prestazione). te procedura negoziata, con o senza Così, ad esempio, nel 90° consideran- pubblicazione del bando, era soggetta do si legge che: “Al fine di incoraggia- a ben altri e più stringenti criteri (cfr. re maggiormente l’orientamento alla artt. 30 e 31 Dir. 2004/18/CE): in tal qualità degli appalti pubblici, dovrebbe modo risultano in qualche misura rece- essere consentito agli Stati membri di pite le istanze, provenienti dagli ope- ratori (sia pubblici che privati), per una Il legislatore comunitario ha preso maggiore flessibilità nell’affidamento dei contratti. Infatti, benché nel dise- posizione sulla vexata quaestio gno comunitario l’utilizzo del dialogo dell’affidamento di servizi legali, competitivo e della procedura compe- titiva con negoziazione resti un’ipotesi stabilendo che essi esorbitano straordinaria, di fatto i presupposti per farvi ricorso sono stati concepiti in ter- dall’ambito applicativo della Direttiva mini piuttosto generici, si da far ritene- re verosimile che tali tipologie proce- appalti (art. 10, lett. i) TEME 9/10.14 21
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