Page 30 - TEME_Marzo Aprile 2015 pag 40
P. 30
il leasing almeno due dei tre rischi classificati operazioni di Partenariato Pubblico dall’Eurostat (rischio di costruzione, Privato non devono essere registrati di domanda e di disponibilità) siano nei conti delle Pubbliche Ammini- posti a carico del privato assuntore. strazioni, ai fini del calcolo dell’in- Nella specie si ricorda che il rischio debitamento netto e del debito, solo di costruzione è quello sopportato se c’è un sostanziale trasferimento dall’appaltatore o concessionario ri- di rischio dalla parte pubblica alla guardo al rispetto dei tempi, dei co- parte privata. Ciò avviene nel caso sti e della qualità pattuiti dell’opera in cui si verifichino contemporane- nonché il fatto che l’esecutore sia amente le seguenti due condizioni: pagato subordinatamente alla sua il soggetto privato assume il rischio reale ed effettiva realizzazione; il di costruzione; il soggetto privato rischio di domanda è quello riferito assume almeno uno degli altri due all’utilizzo dell’opera (o del servizio rischi. connesso) da parte dell’utenza fina- Ad ogni modo la stessa Corte dei le mentre il rischio di disponibilità Conti a Sezioni Riunite ha precisa- è quello legato all’obbligo a carico to che il leasing in costruendo deve del realizzatore di mettere a dispo- essere attentamente analizzato se- sizione degli utilizzatori finali l’in- condo lo schema e le finalità perse- frastruttura a fronte del pagamento guite in concreto dalle parti. È su del canone. questo versante che si dovrà con- Qualora manchino almeno due di centrare l’analisi volta a valutare, tali rischi a carico del privato non caso per caso, se si è in presenza sarà possibile qualificare l’operazio- di un vero e proprio leasing immo- ne come partenariato pubblico pri- biliare, in quanto ove le parti con- vato e, conseguentemente, la stessa cludano un contratto che non pre- dovrà essere inclusa nel calcolo del senti tali caratteristiche si avrà un disavanzo dell’ente territoriale. contratto atipico nel quale l’aspetto A tal fine la Corte dei Conti Lom- prevalente risulterà quello del fi- bardia con parere del 2013 ha chia- nanziamento dell’opera pubblica. In rito che alla stregua della Decisio- tale ultimo caso il contratto dovrà ne Eurostat gli assets oggetto delle essere disciplinato dalle norme e principi che regolano sia la realiz- Nel contratto di leasing i zazione delle opere pubbliche che il rispetto dei vincoli di finanza pub- rischi di gestione non devono blica. In altri termini, è necessario ricadere sull’ente pubblico, accertare che il contratto da con- cludere sia un vero e proprio leasing altrimenti si sarà in presenza in costruendo con caratteristiche di partenariato pubblico privato ed di una fattispecie che dovrà utilizzo di risorse private di cui al essere contabilizzata come comma 15 ter dell’art. 3 del codice dei contratti pubblici e non rappre- indebitamento e che potrebbe, senti, invece, un meccanismo elusi- vo del divieto di indebitamento. dunque, eludere i vincoli di In sostanza nel contratto di leasing finanza pubblica con particolare in costruendo i rischi di gestione non devono ricadere sull’ente pub- riguardo a quelli costituzionali blico, altrimenti si sarà in presenza di una fattispecie che dovrà essere di destinazione a spese di contabilizzata come indebitamen- investimento to e che potrebbe, dunque, elude- re i vincoli di finanza pubblica con 28 TEME 3/4.15