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clausole di adesione venir esercitata; 5) dev’essere infine riconosciuta la facoltà pulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro ai concorrenti di non accettare le istanze d’adesione. anche di altre regioni, “oppure tramite affidamenti diretti Relativamente allo specifico caso delle adesioni alle [.] in ampliamento di contratti stipulati da altre aziende Centrali di committenza regionali in ambito sanita- sanitarie mediante gare d’appalto”. rio sono infine intervenute due pronunce molto ben Posto dunque come le PP.AA. sanitarie sottostanno ad articolate del Consiglio di Stato (III°, 4/2/2016 n.442 e una speciale disciplina, statale e regionale, che obbli- 445), che hanno innanzitutto negato come l’estensione ga all’adesione alle convenzioni regionali, oppure agli del contratto aggiudicato all’esito di una gara regolare accordi-quadro già sottoscritto da altre Amministrazioni contraddica in sé le regole della concorrenza, costituen- sanitarie, tutto ciò denota l’assoluto favor del Legislatore do semmai una deroga al principio della “perfetta cor- all’estensione di contratti e convenzioni già stipulati, rispondenza tra la singola stazione appaltante e la singola legittimando di conseguenza l’inserimento della clausola gara bandita”, non sotteso tuttavia alla tutela di alcun d’adesione in tutte le lex specialis di gara, con buona principio giuridicamente rilevante. pace dell’obbligo d’indizione di pubbliche gare. Sussiste poi una vasta ed articolata copertura norma- E se questa è dunque l’interpretazione del Consi- tiva alla tecnica dell’estensione contrattuale, che parte glio di Stato sull’argomento, la Commissione che dalla Direttiva 2014/24/UE, passando dalla legge di sta scrivendo il nuovo codice degli appalti pubbli- 23 Stabilità 2016 (L. 28/12/2015, n.28), per giungere ci è bene che ne tenga debito conto avendo, anche il infine alla Legge-delega per la riforma degli appalti (L. massimo giudice amministrativo, oramai accettato 28/11/2016, n. 11). che l’obbligo d’indizi https://www.google.it/url?- Quanto all’ambito sanitario, la volontà del Legislatore sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ve- italiano risulta ancora più marcata nell’imporre la cen- d=0ahUKEwjNz6yalfzKAhWBPBQKHVrHAfM- tralizzazione degli acquisti e l’estensione dei contratti già QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.aboutpharma. stipulati da Centrali di committenza, da Aree Vaste o da com%2Fblog%2F2015%2F11%2F17%2Fresponsabi- altre P.A.-capofila; l’art. 1, comma 449 L.n. 296/2006 lita-cochrane-ai-parlamentari-delle-commissioni-sani- impone alle Amministrazioni sanitarie di approvvigio- ta-rischioso-dare-significato-regolatorio-alle-linee-gui- narsi tramite gli accordi-quadri stipulati dalle Centra- da%2F&psig=AFQjCNHPwr5XuC_H0K5r-pr0c- li di committenza della propria regione e, solo in loro 2sgwRih5Q&ust=1455708039829951 one di pubbli- assenza, potendosi rivolgere a CONSIP, mentre l’art. che gare receda al cospetto dell’interesse pubblico al 17 L.n. 111/2011 consente alle Aziende sanitarie di sti- risparmio di spesa (soprattutto in ambito sanitario).