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clausole di adesione relativa ai soli Ospedali e non anche alle strutture terri- convenzione, ma tale decisione veniva impugnata ed il toriali dell’ASL. Consiglio di Stato annullava la decisione dell’A.O.San Per questo motivo l’ASL Alessandria chiedeva a CON- Carlo, fissando il divieto d’estensione “quali-quantitati- SIP di poter estendere la 2° convenzione anche per le vo” delle convenzioni in essere, che devono quindi sod- strutture territoriali dell’ASL, ma avverso tale decisio- disfare perfettamente le esigenze delle amministrazione ne insorgeva l’a.t.i. affidataria del contratto decennale appaltanti, non potendo in alun modo essere modificate (temendone la risoluzione), sostenendo l’illegittimità di “a loro uso e consumo”, in quanto ciò violerebbe il prin- detta richiesta d’estensione ed il TAR Piemonte, parten- cipio d’obbligo di affidamento tramite pubbliche gare. do dal presupposto che per gli enti del S.S.N. sussiste Del medesimo tenore il TAR Abruzzo, I° 21/5/2015, l’obbligo d’utilizzo degli strumenti d’acquisto messi n. 398 ma soprattutto il Consiglio Stato, III°, 7/9/2105, a disposizione da CONSIP (art. 1, comma 445 L.n. n. 4133, mentre il Consiglio di Stato, III°, 7/9/2015, n. 296/2006 ed artt. 1, comma 7 e 15 comma 13 lett. d) 2° 4136 è di segno contrario, in quanto ammette l’estensio- Spending Review), tuttavia l’ASL Alessandria obbligata ne della convenzione CONSIP per la fornitura di ener- a scaricare la convenzione CONSIP per l’affidamento gia elettrica per gli immobili ad uso sanitario poichè, del servizio-energia: ciò peraltro non significa affat- nel caso di specie, non si configurava alcuna modifica to, visto come tale convenzione non “coprisse” anche quantitativa e l’oggetto della convenzione non era stato 22 le strutture territoriali, che l’ASL Alessandria poteva “stravolto”, disponendosi solo un affidamento diretto di richiederne l’estensione, dovendo al contrario esperire, “prestazioni complementari”, come ammissibile ai sensi per le strutture territoriali, una nuova procedura ad evi- dell’art. 57 D.Lgs. n. 163/206. denza pubblica. Interessante posizione è stata poi presa dal TAR Brescia, Il divieto di “forzatura” della convenzioni CONSIP è I°, 12/1/2016, n. 34, che relativamente ad un servizio di stato poi confermato anche ad altra sentenza, questa pulizie e sanificazione ne ha ritenuta estendibile la relativa volta del Consiglio di Stato (III°, 14/4/2015, n. 1908), convenzione, a condizione tuttavia che 1) nella lex spe- relativa al caso dell’A.O. San Carlo di Potenza che cialis risulti espressamente prevista la possibile adesione necessitava di un servizio di manutenzione degli impian- successiva anche di altre PP.AA.; 2) che dette Pubbliche ti elettrici 24 ore su 24 (anche il sabato), mentre la con- Amministrazioni debbano essere indicate o risultare indi- venzione CONSIP prevedeva un servizio per l’intera viduabili; 3) dev’essere stabilito un tetto massimo di valo- giornata, ma solo dal lunedì al venerdì; l’Amministra- re complessivo delle prestazioni estendibili; 4) dev’essere zione sanitaria decideva di aderire ugualmente a detta fissato un intervallo temporale entro cui l’adesione può