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clausole di adesione Avv. Andrea Stefanelli - Studio Legale Stefanelli&Stefanelli Il Consiglio di Stato “salva” la clausola di adesione, confermandone anzi la piena validità applicativa ue interessanti sentenze del Consiglio di potendo il vincitore rifiutare la prestazione anche a loro Stato, relativamente alla delicata questione favore. degli approvvigionamenti di beni e servizi Qual è il problema - ci si potrebbe domandare - visto che Dsanitari, hanno definitivamente legittima- l’interesse di ogni operatore economico è quello comun- to la portata della cd. “clausola di adesione”, dando nel que d’aumentare le proprie vendite? contempo un chiaro segnale anche al Legislatore delegato Si tenga presente che gli appalti s’aggiudicano “a prezzo che sta scrivendo il nuovo Codice degli contratti pubblici. chiuso” (un importo complessivo a fronte di una deter- Come noto il settore degli appalti è caratterizzato dall’ob- minata fornitura di beni o servizi), mentre le eventuali bligo d’indizione di pubbliche gare, a salvaguardia da un richieste suppletive di altre PP.AA. possono non rispet- 21 lato del principio di concorrenza e tutela del mercato, tare il principio d’economia di scala posto alla base della capisaldi dell’ordinamento comunitario, dall’altro al fine determinazione del prezzo offerto in gara, finendo per di realizzare la massima efficienza ed consentire anche ordinativi limitati economicità di derivazione costitu- di prestazioni, che non garantiscono zionale. È stata legittimata quindi la convenienza economica La normativa emergenziale italiana all’appaltatore. tuttavia, volta alla riduzione della la portata della Ma soprattutto, occorre chiedersi, spesa pubblica e nota come “Spen- non si viola in tal modo l’obbligo ding review”, ha introdotto cor- cd. “clausola di d’indizione di pubbliche gare? rettivi all’obbligo generalizzato di adesione”. Un La questione è stata già affrontata in svolgimento delle gare, giustificati passato, in particolar modo relativa- dal principio macroeconomico di chiaro segnale per il mente all’adesione alle convenzioni economie di scala; forte impulso CONSIP; così con la sentenza TAR hanno quindi avuto la centralizza- Legislatore delegato Piemonte I° 3/4/2015, n. 573 (non zione degli acquisti, la riduzione che sta scrivendo il appellata) era stata decisa una que- delle Centrali di committenza, stione molto complessa relativa al l’applicazione degli accordi-quadri nuovo Codice servizio d’energia dell’ASL di Ales- nonché, da ultimo, l’inserimento sandria, che avendo nel 2010 sti- delle clausole di adesione in tutte pulato un contratto decennale per le gare. Ma queste sono legittime? l’ambito territoriale di Alessandria Oramai le Amministrazioni appaltanti inseriscono e Tortona, nonché avendo poi allargato la propria com- quasi sempre, in tutte le procedure che vanno via via petenza anche su Novi Ligure, Aqui Terme ed Ovadia indicendo, una clausola in forza della quale l’operatore (che avevano in essere un contratto per il servizio-ener- economico che si aggiudica la gara si trova obbliga- gia in scadenza il 31/5/2014), a detta scadenza verificava to ad accettare ordini anche da parte di altre Pubbli- come la centrale di committenza regionale S.C.R. non che Amministrazioni - che non hanno partecipato “a avesse alcuna convenzione attiva su detto servizio, mentre monte” all’indizione della procedura - le quali potranno CONSIP aveva due convenzioni in essere, di cui tuttavia aderire al contratto di forniture di B/S sottoscritto, non la prima non attivabile in Piemonte, mentre la seconda
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