Page 7 - 2016gen-feb
P. 7
normazione momento dell’acquisto di lavori, beni o servizi da parte uno specifico dialogo tecnico, ovverosia “sollecitare dell’Amministrazione può, per sua natura, richiedere o accettare consulenze” di potenziale utilizzo “nella un’interazione rilevante con il mercato e ciò sia per la preparazione del capitolato d’oneri a condizione che compiuta definizione delle esigenze che la parte pubbli- tali consulenze non abbiano l’effetto di ostacolare la ca deve soddisfare, sia per l’individuazione da parte del concorrenza”. privato di soluzioni che possono non essere conosciute Il fatto che poi l’articolato della Direttiva non affrontasse all’Amministrazione. direttamente detto argomento, è la ragione che ha con- In tale alveo già si erano inserite le Direttive Europee del sentito al legislatore nazionale, in sede di recepimento, 2004 (2004/18/UE e 2004/17/UE) che avevano discipli- di non introdurre nel codice dei contatti pubblici attual- nato il settore dei contratti pubblici, dando impulso al mente in vigore alcun concreto riferimento al “dialogo partenariato pubblico-privato ed incentivando il ricorso tecnico”. La scelta del nostro legislatore, probabilmente al “dialogo”; arrivando sino all’individuazione di una dovuta al timore di abusi o di un’utilizzazione arbitra- particolare procedura ad evidenza pubblica - il “dialogo ria ed eccessiva dello strumento (il ruolo assolutamente competitivo” - caratterizzata proprio dalla attiva parte- centrale dell’ANAC nel mondo degli appalti ne è plasti- cipazione delle imprese all’individuazione della migliore ca prova), ha di certo diminuito in questi anni la possi- soluzione tecnica ed economica per l’Amministrazione. bilità che, nel mondo dei contratti pubblici italiano, si La nuova Direttiva appalti (2014/24/UE) si spinge oltre, sviluppasse e maturasse quella collaborazione proficua e aumentando il ruolo centrale del dialogo e lo fa sotto paritaria tra mercato e Pubblica Amministrazione, che, i seguenti aspetti: prevedendo una disciplina specifica a parere dello scrivente, avrebbe dato maggior impulso del “dialogo tecnico” (ossia il rapporto di collaborazio- al settore. ne tra stazione appaltante ed imprese prima della gara) Il Legislatore europeo sembra quasi aver notato questa ed introducendo una nuova tipologia di procedura ad mancanza e, nella nuova Direttiva (2014/24/UE), ha evidenza pubblica (accanto al riconfermato dialogo dedicato due articoli al dialogo tecnico; circostanza que- 5 competitivo), caratterizzata dalla rilevanza del dialogo sta che impedirà, è da supporsi, al legislatore domestico tra Amministrazione ed operatore economico e confer- di sottrarsi da una sua declinazione nel nuovo Codice. mando il dialogo competitivo. Uno degli aspetti di maggiore novità è che il dialogo tec- a) Con riguardo al dialogo tecnico, la precedente nico viene più propriamente denominato per quello che Direttiva (2004/18/UE) faceva un riferimento in è, ovverosia una (potenziale) “consultazione preliminare” un “considerando” (i “consideranda” sono le premes- di tipo tecnico che precede l’avvio della procedura (e se delle norme europee che individuano i principi non, come impropriamente e pericolosamente declinato e gli intendimenti del legislatore); il considerando dalla precedente Direttiva, l’aggiudicazione della gara). n. 8 ammetteva che la stazione appaltante potesse, L’articolo precipuo dedicato al dialogo tecnico è l’art. prima dell’aggiudicazione di un appalto, avvalersi di 40, non a caso inserito nella sezione della Direttiva dedi-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12