Page 12 - 2016gen-feb
P. 12
legge di stabilità Avv. Pierluigi Piselli - Dott. Francesco Anastasi - Studio Legale Piselli & Partners L’approvvigionamento di beni e servizi da parte del SSN: le novità della legge di stabilità cquisto di beni e servizi del SSN: La non siano state istituite o non trattino il particolare disciplina a sistema bene. Accanto a questo è stato previsto l’obbligo di Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) si fare ricorso per gli acquisti di beni e servizi di importo Apresenta come uno dei più efficienti ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, agli stru- equi sistemi sanitari di tutto il mondo. Uno studio menti di acquisto e negoziazione telematici messi a condotto da Bloomberg nel 2014 ha classificato il SSN disposizione da Consip o dalle centrali regionali di come terzo miglior sistema sanitario a livello mondiale riferimento. superato solamente da Singapore e Hong Kong. I para- La Spending review II ha introdotto invece l’obbligo metri presi in considerazione dalla società prendevano di negoziare i nuovi contratti o rinegoziare i contratti in considerazione, tra i vari punti, l’aspettativa di vita, già conclusi in modo da concordare un corrispettivo la quantità e la qualità della spesa sanitaria. La spesa inferiore rispetto a quello fissato le cui modalità di per garantire questi livelli sanitari peraltro rappresenta determinazione sono fissate dallo stesso provvedimen- una quota significativa del PIL (nel 2013 si è attestata to normativo, all’art. 15. 10 al 8,9% del PIL) con una spesa media di oltre 3000 dollari pro capite. Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità Questa quota sebbene più ridotta rispetto ad altri paesi sull’acquisto di beni e servizi: centrale unica di OCSE, presenta margini di efficienza tali da garantire committenza livelli prestazionali superiori e più completi. La Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (cd Legge di In particolare, la razionalizzazione di quella parte della stabilità 2016), pubblicata in Suppl. ordinario n. 70 spesa sanitaria atta all’acquisto di beni e servizi è stata alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 302 oggetto di una serie di interventi normativi che hanno relativa a “Disposizioni per la formazione del bilancio realizzato un risparmio di spesa pari a 14,3 miliardi di annuale e pluriennale dello Stato” ha introdotto una euro nel triennio 2012-2014. Gli interventi principali serie di disposizioni volte a garantire un più rapido, sono stati la cosiddetta Spending review I, introdotta efficiente ed economico approvvigionamento di beni con il d.l. 7 maggio 2012 n. 52 e la Spending review e servizi da parte delle aziende del SSN. II introdotta con il d.l. 6 luglio 2012 n. 95. Innanzitutto, la legge di stabilità stanzia per il 2016 Con la prima normativa sulla razionalizzazione della un budget di 111 miliardi di euro per il SSN, rideter- spesa sono state introdotte anche disposizioni volte a minandolo in riduzione rispetto a quanto pianificato potenziare il sistema di centralizzazione e razionaliz- nella precedente legge di stabilità. Vengono introdotte zazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica alcune norme che disciplinano le modalità di rientro amministrazione sanitaria. In particolare, ciò è stato per gli ospedali che abbiamo realizzato un disavanzo possibile individuando livelli di fabbisogni standard superiore ai dieci milioni euro. Di grande rilevanza è e la fissazione di un livello di spesa uniforme per voci poi la disposizione che stanzia 800 milioni di euro per di costo. Proprio in questo contesto si è dato avvio a la revisione del LEA, i livelli essenziali di assistenza. quel processo poi completato con la legge di stabilità In particolare, per quel che concerne l’acquisto di beni 2016. Infatti, con la Spending review I si è rafforzata e servizi, nel solco dei precedenti interventi normati- la cogenza delle convenzioni-quadro Consip sull’ac- vi si introducono una serie di disposizioni volte alla quisto di beni e servizi intermedi. Inoltre, gli Enti del razionalizzazione del reperimento di beni e servizi. Più SSN, sono stati obbligati ad aderire alle convenzioni nel dettaglio, il comma 512 stabilisce che le ammi- stipulate dalle centrali regionali di riferimento e ad uti- nistrazioni pubbliche e le società inserite nel conto lizzare le convenzioni Consip ogniqualvolta le centrali economico consolidato della PA così come indicata
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17