Page 16 - 2010-LugAgo-07_08
P. 16
normazione sembra far ritenere che l’effetto inibito- della notifica del ricorso da parte dei suoi rio, conseguente alla predetta notifica, destinatari: il che (almeno sulla carta) possa avere anche una durata più lunga dovrebbe comunque rendere marginali dei venti giorni ivi menzionati. Benché, i casi in cui i venti giorni di inibitoria infatti, la richiamata disposizione sembri risultino sforati. subordinare l’efficacia di detta inibitoria L’art. 11, comma 10ter, ultima parte, pre- alla condizione che entro i venti giorni cisa, infine, che l’effetto sospensivo sulla (dalla notifica del ricorso) intervenga un stipula del contratto -determinato dalla provvedimento (cautelare o di merito) del notifica del ricorso e della contestuale Giudice amministrativo, anche laddove istanza cautelare- cessa comunque, sia tale condizione non si verifichi non pare nel caso in cui il Giudice adito si dichiari che la Stazione appaltante possa proce- incompetente, sia nel caso in cui il Giu- dere alla stipula del contratto. dice, in sede di trattazione dell’istanza Infatti, l’ultimo inciso del capoverso cautelare, abbia con ordinanza fissato sembra estendere l’effetto inibitorio la data della discussione di merito, ma anche oltre i canonici venti giorni “fino senza concedere misure cautelari, ovve- alla pronuncia di detti provvedimenti se ro abbia rinviato “al giudizio di merito successiva”: in altri termini, nonostan- l’esame della domanda cautelare, con il te l’inutilmente complessa formulazione consenso delle parti, da intendersi quale della norma, la Stazione appaltante, a implicita rinuncia all’immediato esame fronte di un ricorso con istanza caute- della domanda cautelare”. Si tratta di lare, sembra dover comunque attendere ipotesi molto frequenti nella prassi dei che si pronunci il T.A.R. adito, anche se Tribunali amministrativi, che il legisla- la relativa decisione dovesse interveni- tore ha opportunamente preso in con- re in un momento posteriore al termine siderazione, per evitare le incertezze che di venti giorni dalla notifica del ricorso si sarebbero sicuramente ingenerate in medesimo. Il che pare comunque ragio- tali casi, a proposito della persistenza o nevole, dal momento che, anche solo per meno dell’effetto inibitorio della stipula ragioni di opportunità, non avrebbe senso del contratto. che la Stazione appaltante si precipitas- La nuova disciplina dei termini dilato- se a stipulare il contratto alla scadenza ri (o sospensivi) avrà verosimilmente del ventesimo giorno, pur sapendo che a ricadute anche a proposito delle misure breve interverrà la pronuncia (cautelare cautelari monocratiche provvisorie (di cui o di merito) del Giudice amministrativo all’art. 21, comma 9, L. 6 dicembre 1971 in ordine alla legittimità dell’affidamento n. 1034) e, probabilmente, anche sulle del contratto stesso. misure interinali ante causam, di cui Va, peraltro, rilevato che in base alle all’art. 245, comma 3, D.Lgs. 163/2006. nuove previsioni (cfr. in particolare art. Come è noto, si tratta di istituti di tute- 245, comma duodecies D.Lgs. 163/2006, la cautelare, da tempo introdotti per far introdotto dall’art. 8 del D.Lgs. 53/2010) fronte a particolari casi di estrema (o la domanda cautelare del ricorren- eccezionale) gravità ed urgenza, tale da te dovrebbe essere trattata alla prima non consentire di attendere la fissazione camera di consiglio utile, decorso il della camera di consiglio per la tratta- termine di cinque giorni dalla ricezione zione dell’istanza cautelare o, addirittura, 14 TEME 7/8.10
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21