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gestione menti in house una ipotesi ecceziona- lo 13, secondo cui tali società sono ad le, derogatoria rispetto al più generale oggetto sociale esclusivo, sia in quella affidamento della gestione del servizio del successivo terzo comma dello stesso a terzi e comunque circoscritta all’am- articolo 13 a mente del quale le predet- bito territoriale dell’ente costituente. Si te società devono cessare le attività non tratta di un aspetto non marginale che consentite entro quarantadue mesi ed non può ritenersi superato dal fatto che a tal fine possono cedere, nel rispetto i supremi giudici chiariscano che “(…) delle procedure ad evidenza pubblica, la specialità della norma in questione le attività non consentite a terzi ovve- poi non ne consente l’interpretazione ro scorporarle, anche costituendo una analogica e l’applicazione a casi diversi separata società (…)”. Il punto è proprio da quelli espressamente previsti (...)”, dal questo. Se il divieto di extraterritoriali- momento che sono gli stessi magistra- tà viene fatto discendere per le socie- ti ad affermare all’interno della trama tà previste dall’articolo 13 non dalla motivazionale un principio generale che partecipazione pubblica quanto, piut- trascende l’applicazione alle sole società tosto, dal carattere strumentale, per di cui all’articolo 13 del d.l. n. 223/06, quale motivo il principio, la cui portata dunque, di portata universale. Infatti, il generale è indubbia, non deve trova- Consiglio di Stato, al fine di giustifica- re applicazione anche nei confronti di re il divieto di svolgimento dell’attività quelle società pubbliche alle quali viene al di fuori del territorio degli enti par- richiesto di garantire un servizio pubbli- tecipanti o costituenti, precisa che è co locale anche al di fuori dell’ambito “(…) proprio l’elemento oggettivo della territoriale degli enti di appartenenza? strumentalità a giustificare il divieto di Certo, riguardo alle società a capitale cui si discute e non già la partecipa- interamente pubblico, si pone il pro- zione delle amministrazioni pubbliche blema di coordinare il profilo dell’ex- al capitale delle predette società: ciò traterritorialità con l’esigenza di tutela trova del resto conforto sia nella pre- del principio della concorrenza e della visione del secondo comma dell’artico- parità di trattamento, attesa la natura derogatoria di tale tipo di affidamen- La sentenza n. 1282 to. Tuttavia, il principio affermato dal del 5 marzo 2010 della Consiglio di Stato non patisce tali facili obiezioni se applicato alle società miste, sezione V del Consiglio di Stato la cui natura essenzialmente privata, apre alla possibilità che le per dinamiche costitutive e meccani- smi di governance, consentirebbe loro società costituite o partecipate di operare e competere con altri sog- da enti pubblici possano getti economici per l’aggiudicazione di svolgere la propria attività di servizi affidati da enti diversi da quelli partecipanti. In questo senso, la senten- impresa al di fuori dell’ambito za del Consiglio di Stato apre un varco territoriale delle amministrazioni e va accolta favorevolmente nell’ottica di un miglioramento degli standard dei che vi hanno dato vita servizi offerti alla collettività. 18 TEME 7/8.10