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gestione comma 2, lett. e) della Carta. Partico- affermato dalla Corte costituzionale con larmente rilevante, invece, è sembrata la sentenza n. 246/09 , appaiono indi- 4 la questione di illegittimità costitu- spensabili a garantire condizioni con- zionale relativamente al comma 1-ter correnziali uniformi nei mercati di rife- dell’articolo 15, nella parte in cui que- rimento ma che appaiono difficilmente sti detta “(…) una disciplina articolata rintracciabili nell’ambito della gestione e specifica, invasiva delle competenze del servizio idrico integrato, in quanto regionali (…) in materia di regolazione sostanzialmente privo di rilevanza eco- del servizio idrico integrato (…)”. Il via- nomica, proprio in ragione del fatto che tico logico-argomentativo seguito dalla l’acqua costituisce un bene comune, di Regione Puglia è certamente condivisi- proprietà collettiva, indispensabile per la bile. Infatti, è innegabile che la mate- vita di ogni essere umano, prima anco- ria del servizio idrico integrato incroci ra che per l’ambiente e, pertanto, non beni costituzionalmente garantiti, quali commerciabile. quello della tutela della salute e dell’ali- mentazione, la cui disciplina viene La deliberazione n. 2 dell’AVCP del ricondotta dall’articolo 117, comma 3, 12 gennaio 2010 all’interno della competenza legislativa La deliberazione n. 2 dell’AVCP del 13 concorrente Stato-Regioni. E’ evidente gennaio 2010 , depositata il successivo 5 che proprio tale configurazione, costi- 18 febbraio 2010, prende le mosse da tuzionalmente orientata, privi il servizio una deliberazione del Consiglio dell’Au- idrico integrato di quella rilevanza eco- torità che, con deliberazione n. 53 del 4. nomica che lo aveva attratto nell’orbita 26 novembre 2008, “(…) ha disposto La Corte costituzionale è ritornata sul della tutela della concorrenza, riservata l’avvio di un’indagine conoscitiva sullo tema del servizio idrico integrato con la pronuncia n. 29/2010 affrontando il dall’articolo 117, comma 2, lett. e) alla stato di attuazione del sistema di tema della determinazione della tarif- fa relativa ai servizi idrici confermando competenza esclusiva dello Stato. La gestione integrata dei rifiuti da eseguir- che trattasi di aspetto “(…) ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente questione, posta in questi termini, evi- si a cura delle Direzioni Generali OSAM e a quella della tutela della concorren- denzia un chiaro vulnus alle prerogative ed OSIT di quest’Autorità (…)”. A seguito za, ambedue di competenza legislati- va esclusiva dello Stato (…)”. I Giudici regionali, sostanzialmente svuotate di di tale indagine, con deliberazione n. 53 costituzionali, inoltre, hanno ricorda- to che “(…) come ribadito da questa qualsivoglia potere di intervento gestio- del 17 giugno 2009, lo stesso Consiglio Corte con la sentenza n. 246 del 2009, “attraverso la determinazione della nale, nonostante l’accessibilità all’acqua ha disposto l’avvio di un procedimento tariffa nell’ambito territoriale ottima- le, il legislatore statale ha fissato […] costituisca un diritto universale invio- volto ad accertare la legittimità degli livelli uniformi di tutela dell’ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità labile e inalienabile che richiede, come attuali affidamenti in house ai soggetti di garantire la tutela e l’uso, secon- do criteri di solidarietà, delle risorse giustamente osservato dalla Regione gestori pubblici del servizio dei rifiuti idriche, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e “le aspettative ed i Puglia, “(…) forme e modalità di gestio- urbani, allo scopo di assicurarne la con- diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale” ne che garantiscano un governo pub- formità alle disposizioni di legge e alla e le altre finalità tipicamente ambien- tali individuate dagli artt. 144 (Tutela e blico partecipato e un finanziamento giurisprudenza prevalente in materia, uso delle risorse idriche), 145 (Equili- attraverso meccanismi perequativi e di anche in relazione alla previsione con- brio del bilancio idrico) e 146 (Rispar- mio idrico)” del d.lgs. n. 152 del 2006. equità sociale: senza finalità lucrativa e tenuta nell’art. 23-bis della legge Nella medesima pronuncia si è altresì rilevato che “la finalità della tutela nel rispetto dei diritti delle generazioni 133/2008, recentemente modificato dell’ambiente viene […] in rilievo an- che in relazione alla scelta delle tipo- future e degli equilibri ecologici (…)”. dall’art. 15 del decreto-legge 25 set- logie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare”, tra i quali il legislatore ha In questa ottica, la legislazione statale, tembre 2009 n.135, convertito, con incluso espressamente quelli ambien- tali, da recuperare “anche secondo il al massimo, avrebbe potuto disciplina- modifiche, nella legge n. 166 del principio “chi inquina paga” (art. 154, comma 2)”. re quegli aspetti che, secondo quanto 20.11.2009. Dall’indagine conoscitiva 20 TEME 7/8.10
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