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normazione Accesso difensivo alle offerte tecniche dei concorrenti e segreto industriale-commerciale: tutto da rifare dopo il D.Lgs. 53/10? Avv. Franco Botteon La sentenza in commento è stata depo- creare un doppio binario, in cui o il primo Dirigente settore Affari Legali e sitata il giorno dell’entrata in vigore del (art. 13) depotenzia il secondo (art. 79) in Gestione Risorse Umane Provincia di Trento d.lgs. 53/10, attuativo della direttiva particolare in tema di termini di esercizio ricorsi. E con esso si è abbattuto, sulla dell’accesso, oppure il secondo estingue disciplina dell’accesso agli atti di gara, un facoltà che appaiono insopprimibili (il “ciclone” che ha messo in crisi la rico- divieto di accesso oltre i 10 giorni appare struzione e l’analisi dell’istituto svilup- una compressione inaccettabile anche del patasi in una copiosa, anche se invero principio di trasparenza). incerta e non ineccepibile giurisprudenza, Sul testo approvato ed entrato in vigore che trova espressione nella sentenza in il Consigliere De Nictolis rileva: l’acces- commento. Basti pensare che la modifi- so a tutti gli atti del procedimento, senza ca normativa ha provocato la domanda: ostacoli riconducibili ad interessi contrap- è ancora vigente l’art. 13 d.lgs. 163/06, posti quali il segreto e potendo riguardare in particolare nei suoi commi 5 e 6, che anche i documenti prodotti dai concor- 1 sono per l’appunto il “fuoco” del dibatti- renti . Si tratta di una tesi che coincide to giurisprudenziale sull’accesso ai docu- con quanto si dirà sotto in relazione al menti di gara? disposto del comma 6 dell’art. 13, dlgs. Del ciclone o comunque della confusio- 163/06 sull’accesso difensivo (nel nuovo ne gettata sul delicato argomento sono testo dell’art. 79 non si fa distinzione tra testimoni gli interventi registratisi sulla accesso “ordinario” e accesso “difensivo”). nuova disciplina, sia prima dell’entrata in Dal canto suo, il Consigliere Lipari affer- vigore, sia dopo. ma (all’opposto) che la nuova disciplina, Sullo schema del decreto legislativo si con i suoi termini ridottissimi (10 giorni) è espressa la Commissione speciale del e con il procedimento “semplificatissimo” Consiglio di Stato che ha denunciato, tra che introduce (nessuna formalità, nessun l’altro, l’incongruità della tecnica utiliz- provvedimento, consegna diretta della zata da quello che allora era lo schema documentazione) non si applica ai docu- 2 di d.lgs. e cioè l’inserimento di norme menti presentati dai concorrenti . sull’accesso nell’art. 79 dlgs 163/06 A nostro avviso, la collocazione in norma (v. art. 79, comma 5 quater) laddove la diversa (art. 79) da quella destinata spe- 1. sedes materiae era quella dell’art. 13. cificamente all’accesso in materia di De Nictolis, Il recepimento della diret- Ciò crea un clamoroso, evidente conflitto contratti regolati dal dlsg. 163 (art. 13), tiva ricorsi, in giustizia-amministrativa. it di norme (art. 13 e 79). Si tratta di un sembra manifestare la volontà del legisla- conflitto –ad avviso di chi scrive- diffi- tore di un doppio binario, i cui effetti di 2. Lipari, Il recepimento della “direttiva cilmente risolvibile con i consueti criteri depotenziamento della rigorosa disciplina ricorsi”: il nuovo processo super-acce- lerato in materia di appalti e l’ineffica- dell’incompatibilità della legge successiva acceleratoria sembrano peraltro sfuggiti cia “flessibile” del contratto, 14.4.2010, in federalismi.it e con quello della specialità e rischia di al legislatore stesso. 32 TEME 7/8.10