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istituto della revisione dei prezzi il quale, salvo circostanze eccezionali che dall’impresa. Al riguardo, il Consiglio di devono essere provate dall’impresa, non Stato ha precisato che “Soltanto il prez- può spingersi nella determinazione del zo – inteso, alternativamente, come prezzo compenso revisionale” (T.A.R. Puglia, Bari, formatosi sul singolo mercato o come livel- sez. I, 19 marzo 2010 n. 1085). lo generale dei prezzi – consente, infatti, La giurisprudenza ha inoltre ammesso la di ancorare il meccanismo di revisione a possibilità che “laddove l’impresa dimo- criteri oggettivi tali da conservare l’equili- stri, durante l’istruttoria, l’esistenza di cir- brio del sinallagma contrattuale; non così costanze eccezionali che giustifichino la accadrebbe, invece, qualora la misura della deroga all’indice FOI, la quantificazione del revisione fosse il costo per l’impresa, poi- compenso revisionale potrà effettuarsi con ché in tal modo l’aumento posto a carico il ricorso a differenti parametri statistici” dell’amministrazione finirebbe per riflette- (Cons. di Stato, sez. V, 17 febbraio 2010, re le eventuali inefficienze della funzione n. 935). produttiva del singolo contraente, a tutto Altra questione che è stata sottoposta danno delle finanze pubbliche” (Cons. di all’esame della giurisprudenza è se le parti, Stato, sez. V, 14 dicembre 2006, n. 7461). nell’esercizio della loro autonomia con- Di qui, dunque, l’esclusione dal computo trattuale, possano determinare conven- del compenso revisionale degli incrementi zionalmente il parametro e/o la misura del medi dei costi per l’impresa. compenso revisionale. In senso favorevole a tale possibilità si è espresso il T.A.R. Sicilia, La giurisdizione Catania, sez. II, 13 settembre 2006, n. 1438. Per quanto riguarda la giurisdizione, ossia È importante, inoltre, sottolineare che sia il giudice chiamato a decidere in caso di nell’art. 115 che nell’art. 7, comma 5, del controversie sulla revisione dei prezzi nei D.lgs. n. 163/2006 (così come il previgen- pubblici appalti, il legislatore ha attribuito te art. 6, commi 4 e 6 della Legge n. 537 il potere di conoscere tali controversie al del 1993), si fa riferimento esclusivamente giudice amministrativo, in via esclusiva. In al prezzo e non alle variazioni intervenu- particolare, l’art. 244, comma 3, del d.lgs. te nelle componenti di costo sopportate 163 del 2006 prevede che: “sono devolu- te alla giurisdizione esclusiva del giudice Gli elenchi degli indici prezzi amministrativo le controversie relative di cui al comma 5 dell’art. 7 al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del D.lgs.163/2006 non sono del prezzo e al relativo provvedimento mai stati composti e pubblicati applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui e così la giurisprudenza si è all’art. 115, nonché quelle relative ai prov- orientata nel senso di applicare vedimenti applicativi dell’adeguamento dei come parametro di calcolo della prezzi ai sensi dell’art. 133 commi 3 e 4”. Una previsione di identico contenuto, sem- variazione dei prezzi stimati pre con riferimento specifico agli appalti di sui consumi delle famiglie servizi e forniture, era già dettata dall’art. 6, comma 19, della legge 23 dicembre degli operai ed impiegati 1993, n. 537. 30 TEME 7/8.10
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