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gestione nella circostanza costituita dal fatto che diritto comunitario degli appalti e delle la legislazione italiana, a differenza di concessioni e, quindi, all’applicazione quanto espresso dalla disciplina comuni- delle regole che impongono la gara per taria, prevede per gli affidamenti in house la scelta del contraente (…)”. Se questo delle stringenti motivazioni a carico degli è il presupposto, va da sé che rispetto enti pubblici che vogliano avvalersene, all’affidamento della gestione con gara, diversamente da quanto stabilito per l’in house providing deve, inevitabilmen- l’affidamento della gestione del servizio te, atteggiarsi ad ipotesi eccezionale e a terzi o a società a capitale misto, noto- residuale e non a caso la giurisprudenza riamente considerate dal legislatore ipo- comunitaria, nel corso degli ultimi undi- tesi ordinarie di affidamento. Tale circo- ci anni, si è prodigata faticosamente nel stanza determinerebbe una compromis- difficile compito di definire il contenuto sione della potestà legislativa regionale dei due requisiti richiesti: controllo ana- e una limitazione dell’autonomia degli logo e criterio della prevalenza dell’atti- enti locali in materia di organizzazione vità. In un contesto del genere, pertan- e gestione dei servizi pubblici locali, con to, pare immune dalle censure sollevate conseguente violazione del principio dalle Regioni una norma che continui della sussidiarietà. Le censure sollevate a considerare l’affidamento in house dalle Regioni, tuttavia, prestano il fianco come una possibile soluzione di gestio- ad una facile obiezione. Infatti, l’affida- ne dei servizi pubblici locali, ancorché mento in house, come ha sottolineato eccezionale, ancorata, però, a precise anche l’AVCP con la determinazione n. garanzie di salvaguardia proprio al fine 2/2010, costituisce un’eccezione rispetto di evitare che si possano verificare effet- al più generale meccanismo di aggiudi- ti distorsivi sul piano della concorrenza. cazione di un servizio che avviene con In altri termini, la legislazione italiana gara in quanto trattasi “(…) di una fatti- limita l’utilizzo di un siffatto sistema di specie non contrattuale (perché manca gestione dei servizi pubblici locali nella la relazione intersoggettiva), che, come misura in cui esso appare coerente con tale, per sua stessa natura si sottrae al principi costituzionalmente garantiti quali quello della tutela della concor- Pare immune dalle censure renza e, in ultima analisi, dell’efficacia sollevate dalle Regioni una norma e efficienza dell’azione amministrativa, valori tutti di derivazione costituzionale che continui a considerare (art. 97). Diversamente, immaginare che l’affidamento in house come gli affidamenti in house possano essere considerati alla stessa stregua dell’affi- una soluzione di gestione dei damento del servizio con gara a terzi, o servizi pubblici locali, ancorché a moduli societari misti, significherebbe eccezionale, ancorata a precise incoraggiare certe pratiche gestiona- li volte a creare dispendiose ed inutili garanzie di salvaguardia al fine di strutture societarie destinate a gene- evitare effetti distorsivi sul rare, nella maggior parte dei casi, solo disavanzi nei bilanci degli enti pubblici piano della concorrenza costituenti e partecipanti. 26 TEME 7/8.10
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