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pubbliche gare Ditte, nell’ipotesi di scelta del contraente contenenti le offerte economiche, attri- con il criterio del prezzo più basso, rispet- buendo, invece, le funzioni di valutazione to all’ipotesi di scelta del contraente con prettamente qualitativa a Commissioni tec- il criterio dell’offerta economicamente più niche, cioè alla Commissione giudicatrice. vantaggiosa? In tale ottica, l’interpretazione (molto fre- Se sussistesse tale differente regime, non quentemente) data ed attuata, per quanto sarebbe supportato da una logica giusti- di conoscenza, dalle AA.SS.LL. Piemontesi ficazione; per tali motivi viene rafforzata e (che pare rispettosa dell’art. 84 del Codice confermata la tesi interpretativa dell’art. 84, degli Appalti), è quella di demandare alla 1 comma del Codice degli Appalti, indicata Commissione tecnica e/o giudicatrice le al punto che precede, vale a dire che l’inciso sole funzioni valutative tecniche dell’og- “… la valutazione è demandata ad una com- getto del contratto, mentre al seggio di missione giudicatrice…” deve intendersi nel gara sono demandate e/o delegate le fun- senso che solo “la valutazione” di tipo tec- zioni amministrative, non prettamente di nico dell’oggetto del contratto rientra nei valutazione tecnica. compiti della Commissione giudicatrice, 5. Peraltro le censure in esame paiono ulte- mentre la valutazione della documentazione riormente non condivisibili, tenuto conto amministrativa (con conseguente ammis- del dettato dell’art. 21 octies, 2° comma sione delle Ditte) non rientra nei compiti della Legge n. 241/90 (inserito dall’art. 14 valutativi della Commissione giudicatrice della Legge 11/02/2005, n. 15) che prevede così come, analogamente, si può affermare testualmente: “Non è annullabile il provve- che anche le fasi finali di apertura delle dimento adottato in violazione di norme sul offerte economiche e di aggiudicazione procedimento o sulla forma degli atti qualo- provvisoria non rientrano nei compiti ra, per la natura vincolata del provvedimen- valutativi della Commissione giudicatrice. 4. In tale ottica interpretativa, ribadiamo che per le fasi di ammissione e di aggiu- Ci sembra in ultima analisi dicazione pare legittima la composizione del seggio di gara formata, ad esempio, corretto sostenere che l’apertura da un Presidente, due testimoni e l’Uffi- delle offerte economiche, ciale Rogante, mentre si rende necessaria la costituzione di Commissioni giudicatrici nonché l’attribuzione dei relativi per la valutazione qualitativa delle offerte punteggi al prezzo (attraverso tecniche. Pare, altresì, sostenibile (in conformità alla l’applicazione di una formula giurisprudenza che ritiene legittima la dele- matematica) possa essere ga di attività aventi carattere preparatorio ed istruttorio) (tra le innumerevoli, Consi- svolta in seduta pubblica dal glio di Stato, Sez. V°, 30/08/2005, n. 4422) soggetto che presiede la gara la legittimità della delega di funzioni nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e non necessariamente dalla ed economicità, relative alle fasi di valuta- Commissione giudicatrice nel zione della documentazione e di ammissione delle Ditte, nonché di apertura delle buste suo plenum TEME 7/8.11 17
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