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pubbliche gare a quelli contestati) e quindi dovrebbe aggiu- panti ed alle operazioni di mero conteggio dicare provvisoriamente alla stessa Ditta il aritmetico dei punteggi attribuiti dalla servizio per cui è lite. commissione valutatrice. In conclusione, si ribadisce che il dato Il Collegio ritiene che il principio di unicità testuale dell’art. 84 del Codice dei Contratti della Commissione valutatrice possa rite- fa comprendere che la Commissione giudi- nersi rispettato allorché le sole valutazioni catrice effettua “la valutazione” tecnica ed connotate dalla c.d. discrezionalità tecnica aggiungiamo solo tale attività. vengano espresse da un unico organo col- La valutazione presuppone adempimenti di legiale…. tipo tecnico, quindi limitati all’attribuzione Nella specie, tutte le valutazioni tecniche dei punteggi di qualità; invece, non sussisto- sono state espresse da un’unica com- no profili valutativi nell’attività di apertura missione valutatrice, mentre il seggio di delle offerte economiche e di attribuzio- gara si è limitato a verificare, in capo alle ne dei punti al prezzo, attraverso un’o- imprese partecipanti, il possesso dei requi- perazione matematica (e quindi vincolata), siti di carattere amministrativo previsti come tale (ribadiamo) estranea ad attività dal bando di gara, senza operare alcuna valutative. valutazione di carattere discrezionale e/o Inoltre, l’art. 84 del Codice dei Contratti, tecnico, nonché a procedere all’apertura prevede che la Commissione giudicatrice è delle offerte economiche e presa d’atto composta da esperti, chiaramente necessari dell’aggiudicazione in favore dell’ATI” (così per effettuare le valutazioni tecniche, cioè T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II° , 09/07/2008, le uniche attività che richiedono professio- n. 2088). nalità specifiche, non necessarie invece per In conclusione, l’interpretazione data lo svolgimento di mere attività ricognitive all’art. 84 del Codice dei Contratti pare preparatorie e di conteggio come quelle ragionevole ed ispirata al principio di contestate. buona amministrazione e, comunque, non In tal senso ricordiamo che la Giurispru- contrastante con il dato normativo. denza ha affermato quanto segue: “L’art. 7. La tesi qui sostenuta che legittima l’o- 84 del D.Lgs. 163/2006 prevede che «Quan- perato del seggio di gara prescindendo dal do la scelta della migliore offerta avviene plenum della Commissione giudicatrice, con il criterio dell’offerta economicamente oltre che per le ragioni già rappresentate - più vantaggiosa, la valutazione è deman- (attività vincolata, non annullabile ex art. data ad una Commissione giudicatrice, 21 octies della Legge n. 241/1990; com- che opera secondo le norme stabilite dal petenza della Commissione giudicatrice regolamento». limitata alle valutazioni tecniche; legit- La normativa citata demanda ad un’uni- timità dei compiti preparatori ed istrut- ca commissione la fase della valutazione tori affidati ad alcuni componenti della dell’offerta delle imprese partecipan- Commissione, compresa l’apertura delle ti, mentre non esclude che possa essere offerte economiche; mancata previsione nominata un’altra commissione avente normativa della Commissione giudicatrice compiti di natura accertativa e vincolata in ipotesi di procedure di scelta del con- alle prescrizioni di gara, con riferimento traente con il criterio del prezzo più basso, all’esame della documentazione ammi- nonostante in tali procedure siano previ- nistrativa prodotta dalle imprese parteci- ste sia la fase di ammissione, sia la fase di TEME 7/8.11 19
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