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mafia e appalti prevenzione), al prefetto è demandato, ex interessata può revocare le autorizzazioni art.1, lett. d, della legge 47/94, il rilascio e le concessioni o recedere dai contratti, di informazioni in ordine alla insussisten- fatto salvo il pagamento del valore delle za di tentativi di infiltrazioni mafiose nelle opere già eseguite e il rimborso delle spese società o imprese interessate: il predetto sostenute per l’esecuzione del rimanente, art.1, pertanto, ha delegato il Governo ad nei limiti delle utilità conseguite. Le facol- individuare i limiti di valore oltre i quali tà di revoca e di recesso si applicano anche le pubbliche amministrazioni non possono quando gli elementi relativi a tentativi di stipulare, approvare o autorizzare i con- infiltrazione mafiosa siano accertati suc- tratti e i subcontratti di cui all’articolo cessivamente alla stipula del contratto, 10 della citata legge n. 575 del 1965, e alla concessione dei lavori o all’autoriz- successive modificazioni, né rilasciare o zazione del subcontratto (DPR 252/98, consentire le concessioni e le erogazioni art.11, commi 2-3). di cui al citato articolo10, se non hanno Quanto alla differenza tra la certificazione acquisito le suddette informazioni. I sud- antimafia (e documentazione ad essa equi- detti limiti corrispondono agli importi pari parata: es. certificato C.C.I.A.A. con dicitu- o superiori a quelli determinati dalla legge ra antimafia) e l’informativa prefettizia, è in attuazione delle direttive comunitarie in opportuno chiarire che “…sono preordinate materia di opere e lavori pubblici, servizi ad assolvere a funzioni diverse, consistenti pubblici e pubbliche forniture, vale a dire: rispettivamente nell’accertamento della - per gli appalti pubblici di lavori pari o sussistenza o meno delle situazioni osta- superiori a 4.845.000,00; tive di cui all’art.10 della Legge 31 maggio - per gli appalti pubblici di servizi e di for- 1965 n. 575 (decadenza, sospensione o niture di beni nei settori ordinari, pari o divieto determinati dalla definitiva appli- superiori a 193.000,00. cazione di misure di prevenzione antimafia, In questi casi, quindi, le pubbliche ammi- da sentenze penali di condanna o da altri nistrazioni devono acquisire, oltre alla cer- provvedimenti del tribunale) e nell’acqui- tificazione antimafia, anche l’informativa sizione di notizie inerenti ai tentativi di antimafia che deve essere rilasciata dalla infiltrazione mafiosa.” (Tar Catanzaro Sez. prefettura della provincia in cui risiede la II, n.38/2007). persona fisica o ha sede la persona giuridica L’acquisizione delle informative prefetti- entro 15 gg. dalla richiesta: qualora non sia zie è disciplinata dagli artt. 10, 11 e 12 possibile rispettare tale termine, il prefetto del D.P.R. n. 252/98 e, proprio ai sensi ne dà notizia all’amministrazione e fornisce dell’art.10, le situazioni relative ai tenta- le informazioni entro i successivi 30 gg. tivi di infiltrazione mafiosa sono desunte: Decorso il termine di quarantacinque gior- a) dai provvedimenti che dispongono una ni dalla ricezione della richiesta, ovvero, misura cautelare o il giudizio, ovvero nei casi d’urgenza, anche immediatamen- che recano una condanna anche non te dopo la richiesta, le amministrazioni definitiva per taluno dei delitti di cui procedono anche in assenza delle infor- agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648- mazioni del prefetto. In tale caso, i con- ter del codice penale, o dall’articolo 51, tributi, i finanziamenti, le agevolazioni e comma 3-bis, del codice di procedura le altre erogazioni sono corrisposti sotto penale; condizione risolutiva e l’amministrazione b) dalla proposta o dal provvedimento di TEME 7/8.11 23
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