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spending review sanitarie presso gli operatori privati accre- filo oggettivo, i contratti a cui si applica ditati”. Ma nessuna delle due previsioni la norma sono i contratti d’ “appalto di sembra né in contrasto, né incompatibile, servizi e di fornitura di beni e servizi”, con né invero semplicemente interferente con esclusione degli acquisti dei farmaci. Per l’obbligo introdotto dall’art. 15, comma i farmaci, l’obiettivo della riduzione della 13, lett. a), qui in esame, di ridurre prez- spesa è perseguito con l’apposita discipli- zi e prestazioni del 5%, cosicché non si na contenuta nel medesimo art. 15, dal comprende la preoccupazione manifestata comma 1° al comma 11. dal legislatore con la clausola di espres- Sempre sul piano oggettivo, va rilevato sa riserva della perdurante operatività che la modifica che il disposto in esame dell’art. 17, comma 1, d.l. 98/11. impone in relazione ai contratti in essere Va segnalato che l’osservatorio dei con- non riguarda solo il prezzo ma anche la tratti ha abbastanza diligentemente prestazione: si riducono prezzo, ossia com- adempiuto all’obbligo (sforando il termi- penso complessivo dovuto dalla stazione ne di un mese) pubblicando il 1° agosto appaltante in forza della singola, specifica 2012 le rilevazioni commissionate dal fonte contrattuale, e si riduce anche, sem- legislatore del d.l. 98/11 sul sito istituzio- pre del 5% la corrispondente prestazione nale (v. http://www.avcp.it/portal/public/ posta a carico dell’appaltatore. La norma, classic/Comunicazione/Pubblicazioni/ in altre parole, non impone uno sconto StudiRicerche/_prezziAmbitoSanitario). obbligatorio ma mantiene il perfetto equi- Contenuto specifico e peculiare della lett. librio contrattuale, facendo conseguire alla a) dell’art. 15, comma 13, è quello della riduzione del compenso la riduzione della introduzione di una ). prestazione dovuta dall’appaltatore. modificazione ex lege di previsioni con- Tutto ciò risulta pacificamente desumibile trattuali afferenti specificamente alle dall’uso chiaro ed evidentemente consa- clausole concernenti l’entità delle presta- pevole, della congiunzione “e” laddove la zioni e il prezzo, con riguardo a rapporti norma collega prezzo e prestazione (“…gli contrattuali “in essere” (v. art. 17, comma importi e le connesse prestazioni”: v. art. 13, lett. a). Per contratti “in essere” si deve 15, comma 13, lett. a)). intendere contratti di cui risultino ancora Soggettivamente, la norma si applica ai non eseguite prestazioni corrispondenti ad contratti stipulati da aziende ed enti del un prezzo del 5% del prezzo contrattuale. Servizio sanitario nazionale. La norma fa evidentemente riferimento Sul piano dogmatico civilistico, la norma al prezzo contrattuale complessivo quale prevede in sostanza una novazione ai sensi risultante al momento dell’entrata in vigo- dell’art. 1230 c.c., con fonte non negozia- re del decreto legge. Si dovrà dunque tener le come nel caso dell’art. 1230 c.c. ma di conto di eventuali varianti in aumento o natura normativa cogente, sicuramente in riduzione intervenute nel corso del rap- imperativa. porto, ai sensi dell’art. 114 d.lgs. 163/06 e La norma dispone invero la modifica di due dell’art. 311 dpr 207/10. Se il residuo non elementi contrattuali fondamentali e cioè eseguito dovesse essere inferiore al 5 % della clausola con la quale si individua la del totale originario maggiorato (o diminu- prestazione alla quale è obbligato l’appal- ito) delle variazioni intercorse, il contratto tatore e della clausola relativa al compenso dovrà considerarsi esaurito. Sotto il pro- dovuto ex art. 3, comma 6, d.lgs. 163/06, 32 TEME 11/12.12