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spending review mente nuovi la norma appare inapplica- mente, essa, un pregiudizio al patrimonio bile per ragioni oggettive insuperabili. Ed dell’appaltatore e non solo alle sua aspi- in effetti, per tali contratti l’obiettivo del razioni al lucro. contenimento della spesa sembra affidato all’obbligo di utilizzo del sistema Consip, 2) L’obbligo di utilizzo del mercato previsto dalla lett. d) del comma 13. elettronico Inutile sottolineare che la violazione della La norma, contenuta già nel decreto legge, norma determina responsabilità contabile. riproduce per i soggetti del servizio sani- tario nazionale l’obbligo posto dall’art. 7, 1) Sull’obbligo di rinegoziazione d.l. 52/12 Spending review 1, per tutte le La norma, inserita dalla legge di conver- amministrazioni, salve le amministrazioni sione e quindi vigente (ai sensi dell’art. 1, scolastiche (curiosamente e incomprensi- della legge) dal 15 agosto 2012, giorno bilmente escluse da siffatto obbligo; ma successivo alla pubblicazione della legge pare che la legge di stabilità proposta dal stessa (14.8.2012), prevede l’obbligo di governo estenda anche alle scuole l’obbli- rinegoziazione dei prezzi unitari di con- go di utilizzo del mercato elettronico). tratti che presentino per l’appunto prez- Invero, non se ne comprende la previsione zi unitari sensibilmente superiori a quelli espressa nel contesto della norma in paro- rilevati dall’osservatorio dei contratti ai la, posto che l’obbligo risultava già impres- sensi dell’art. 17, comma 1, d.l. 98/11. La so a carico del servizio nazionale dal citato rinegoziazione deve riportare i contratti ai art. 7, comma 2, dl. 52/12, applicabile a prezzi unitari rilevati dall’osservatorio. tutte le amministrazioni di cui all’articolo Nessuna modifica alla durata del contratto 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, può essere prodotta dalla rinegoziazione, n. 165. La disposizione appare ancora più né modifiche dovrebbero subire le altre irrazionale ove si consideri che a diffe- condizioni di contratto diverse dal prezzo renza dell’art. 7, comma 2, d.l. 52/12, fa unitario. In sostanza, tutto rimane uguale riferimento alla sola piattaforma Consip e salvo i prezzi unitari. La rinegoziazione è non al mercato elettronico della pubblica volontaria: il contraente può non accet- amministrazione (non solo Consip) e agli tare. In tal caso, la stazione appaltante altri mercati elettronici di cui all’art. 328 potrà recedere dal contratto senza subi- dpr 207/10. La norma in esame restringe in re le conseguenze economiche stabilite sostanza l’obbligo di utilizzo del mercato dall’art. 1671 c.c.. elettronico per il SSN al mercato Consip, L’art. 1671 c.c. non si applicherà, peraltro, prevalendo per posteriorità e specificità solo nella parte in cui prevede la rifusione sulla precedente norma dell’art. 7, comma del mancato guadagno mentre le presta- 2, d.l. 52/12. Opportunamente, la lett. d) in zioni eseguite e le spese sostenute dall’ap- esame limita l’obbligo di utilizzo del mer- paltatore, se documentate, non potranno cato ai beni che si rinvengono nella piat- essere poste a carico definitivo dell’appal- taforma (l’art. 7 d.l.. 52 non opera alcuna tatore, posto che la norma porrebbe una distinzione). irrazionale penalizzazione dell’appaltatore, Per i beni non inclusi nella piattaforma difficilmente compatibile con l’art. 3 Cost. Consip il SSN potrà attivare tutte le ordi- sotto il profilo della ragionevolezza e della narie forme di affidamento previste dalla equità della norma, producendo diversa- normativa sulla contrattualistica pubblica. 34 TEME 11/12.12