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normazione a quelle piccole realtà imprenditoriali non anche dai creditori – per così dire che, invece di disperdere forza, cono- – “generali” della società. Per separare scenze e capitali, potrebbero fare della una fetta del patrimonio, sottraendo- “rete” la loro carta vincente per aprirsi la alla garanzia patrimoniale generica al mercato, il contratto di rete potreb- dei creditori sociali (cui viene ricono- be essere utilizzato anche dalle grandi sciuto, ex art. 2447-quater cod.civ., il imprese, come dimostra il richiamo alla diritto di opposizione), il patrimonio possibilità di eseguire il conferimento restante deve essere comunque suffi- nel fondo comune (ove previsto) tra- ciente di per sé a consentire la pro- mite apporto di un patrimonio desti- secuzione dell’oggetto sociale, così nato costituito ai sensi dell’art. 2447- come originariamente concepito. Va bis, primo comma, lettera a), cod. civ.. da sé che È pertanto verosimile che la È noto che i patrimoni destinati (in- separazione patrimoniale che si attua trodotti dalla novella del 2003) sono per il tramite della costituzione di un strumenti di separazione patrimoniale patrimonio destinato ad un affare spe- previsti per le sole società a capitale cifico, sia più facilmente eseguibile da azionario. In particolare, la figura di parte di grandi imprese, dotate di un patrimonio destinato di cui alla lette- patrimonio che consente loro una di- ra a) dell’art. 2447-bis, primo comma, versificazione del rischio di impresa e cod. civ., consente di distaccare una del relativo investimento. porzione del patrimonio societario di Il contratto in esame, inoltre, ha una valore complessivamente non supe- struttura “aperta”, dunque vi possono riore al dieci per cento del patrimonio partecipare imprese diverse da quel- netto, destinandola stabilmente alla le che hanno in origine dato vita alla realizzazione di uno scopo predeter- rete, secondo modalità di adesione minato. In tal caso, detto patrimonio predeterminate e stabilite nel contrat- “dedicato” potrà essere aggredito solo to medesimo. dai creditori le cui ragioni di credito Preme evidenziare, inoltre, quanto sia sono legate allo scopo perseguito, e diverso dal raggruppamento tempora- neo di imprese e dal consorzio. Per rag- L’Italia è il primo paese europeo gruppamento temporaneo di imprese si intende, infatti, un sistema a cui le im- ad avere inserito il Contratto di prese ricorrono per partecipare a gare Rete nel proprio ordinamento, d’appalto quando non possiedono le categorie richieste nel bando, caratte- con la predisposizione di linee rizzato da un rapporto di mandato con guida in questo settore si potrà rappresentanza, gratuito ed irrevocabi- le, conferito collettivamente all’impresa “sfruttare” uno strumento “capogruppo”. “I raggruppamenti tem- capace di incidere sul mondo poranei tra imprese sono previsti dalla legge ed hanno ragion d’essere solo nel imprenditoriale vessato dalla crisi contesto delle gare e dei rapporti con la economica stazione appaltante, costituendo essi una modalità agevolativa di parteci- 12 TEME 4.12