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normazione Il contratto di spedalità: profili di responsabilità e onus probandi Il problema del rapporto tra il paziente In passato, la giurisprudenza riconduceva Sonia Piccinni Specializzanda in Giurisprudenza e la struttura sanitaria ha da sempre costi- il rapporto esistente tra struttura sani- tuito una delle questioni più dibattute in taria e paziente nell’ambito dell’art. 2043 dottrina e in giurisprudenza. c.c., ossia in una responsabilità extracon- Infatti, nel corso degli ultimi decenni, il trattuale fondata sul principio generale sistema delle prestazioni sanitarie ha del neminem laedere. subito importanti trasformazioni, a partire In seguito, la suddetta opinione è mutata dalla legge n. 132/1968 con la quale gli in maniera radicale ed il relativo rapporto enti ospedalieri hanno assunto in via è stato inquadrato in un’ottica contrat- esclusiva l’assistenza ospedaliera pubblica, tuale ex art. 1218 c.c. salvo l’individuazione di ulteriori soggetti La questione più rilevante è costituita specificamente indicati dal legislatore, dall’individuazione dei limiti entro cui la sino ad arrivare alla riforma attuata dalla struttura è tenuta a rispondere contrat- legge n. 833/1978 istitutiva del servizio tualmente dei danni cagionati al malato. sanitario nazionale. In primo luogo, è necessario evidenziare Con essa si è giunti alla creazione di un che la responsabilità dell’istituto di cura complesso apparato pubblico che si frap- prescinde dalla natura pubblica o privata pone tra il medico e il paziente determi- dello stesso; infatti, in entrambe le ipotesi, nando, di conseguenza, il problema dell’in- la prestazione posta in essere incide sul quadramento del relativo rapporto. bene della salute, diritto fondamentale Nel quadro appena delineato, si assiste costituzionalmente tutelato. alla nascita di una nuova tipologia contrat- Pertanto, non risultano ammissibili limi- tuale, il c.d. contratto di spedalità, avente tazioni di responsabilità o differenze circa ad oggetto non la semplice prestazione la natura del risarcimento dovuto. medica degli operatori dipendenti, ma una A tale proposito, la giurisprudenza di legit- più complessa attività definita di “assi- timità ha compiuto in tempi recenti un stenza sanitaria”. Si tratta di un contratto ulteriore passo in avanti con la sentenza atipico, autonomo e sinallagmatico nell’am- 8.10.2008, n. 24791. bito del quale l’ente ospedaliero non si Con essa la Suprema Corte ha sottoli- limita ad offrire prestazioni di diagnosi e neato che, nell’ipotesi in cui un paziente cura, ma anche di tipo organizzativo, sia ricoverato in una struttura sanitaria connesse all’assistenza post-operatoria, gestita da un soggetto diverso dal proprie- alla sicurezza delle attrezzature, dei macchi- tario, per i danni cagionati dai medici ivi nari, alla vigilanza ed alla custodia dei operanti è tenuto a rispondere il soggetto pazienti, oltre prestazioni proprie del che ha la diretta gestione dell’ospedale contratto alberghiero, quali vitto, alloggio e non il proprietario, in quanto è con il etc… (cfr. Cass. S.U. n. 577/2008). primo che il paziente stipula il contratto TEME 11/12.09 27
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