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normazione atipico di spedalità con la sola e semplice zione è stata progressivamente abbando- accettazione nella struttura. nata e si è giunti a qualificare la respon- Inoltre, nella fattispecie concreta, l’attività sabilità del medico in termini contrattuali. del personale medico veniva considerata Infatti, tra il medico e il paziente si viene parte integrante dell’obbligazione assunta ad instaurare un “contatto sociale” produt- dalla struttura sanitaria attraverso la tivo di un obbligo giuridico a carico del conclusione del contratto. professionista, il quale non può essere Ciò ha consentito alla Corte di Cassa- considerato un quisque de populo, ma un zione di dichiarare la relativa responsa- soggetto qualificato tenuto ad un compor- bilità indipendentemente dal richiamo tamento giuridicamente rilevante. all’art. 1228 c.c., in forza del quale il debi- In particolare, l’affidamento ingenerato tore che si avvale dell’opera di terzi risponde nel paziente dal comportamento tenuto anche dei fatti dolosi o colposi compiuti dall’operatore sanitario è ritenuto a tal da quest’ultimi. punto rilevante da considerare il “contatto Alla responsabilità della struttura sani- sociale” come fonte produttiva di obbli- taria si associa, poi, con particolare gazioni. Tale elemento rientrerebbe, quindi, frequenza, quella del medico dipendente tra quegli “altri fatti idonei” a creare obbli- o meramente convenzionato. gazioni giuridiche, così come stabilito In passato, dottrina e giurisprudenza dall’art. 1773 c.c. concordavano nel ritenere che una tale In conclusione, ai fini dell’accertamento responsabilità non potesse che essere defi- giudiziale della responsabilità della strut- nita in termini extracontrattuali, a causa tura sanitaria e del professionista, graverà della mancanza di un vero e proprio accordo sull’attore (paziente danneggiato) la prova tra le parti che vincolasse il medico. del contratto o contatto sociale, dell’ag- In seguito, invece, la suddetta imposta- gravamento della situazione patologica, nonché la prova del nesso di causalità Il contratto di spedalità, esistente tra condotta ed evento lesivo. Per contro, sarà a carico del debitore (strut- ha come oggetto tura sanitaria) la prova di aver agito con non la semplice prestazione la dovuta diligenza e che l’esito negativo medica ma una più sia stato determinato da un evento impre- visto ed imprevedibile. complessa attività definita Tuttavia, nel corso del tempo, si è assi- di “assistenza sanitaria”. stito ad un affievolimento dell’onere proba- Si tratta di un contratto atipico, torio a carico del paziente, il quale, nella dimostrazione del nesso eziologico, si autonomo e sinallagmatico dovrà limitare a fornire la prova della nell’ambito del quale minima incidenza causale. Tale scelta risulta sicuramente conforme l’ente ospedaliero non si limita all’intento di favorire il danneggiato, ad offrire prestazioni tenuto conto della difficoltà di fornire di diagnosi e cura, ma tutta elementi di prova certi in un ambito come quello della medicina che non costituisce una serie di altri servizi. di certo una scienza esatta. 28 TEME 11/12.09
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