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project financing slatore nazionale ha dovuto adeguarsi alle concorrenza e della trasparenza le ammi- osservazioni formulate dalla Commissione nistrazioni pubbliche devono pubblicare Europea nella procedura d'infrazione n. periodicamente, in occasione della program- 2001/2182, con cui si contestavano all'Italia mazione triennale, un avviso che indichi alcune difformità della legislazione nazio- quali opere pubbliche programmate sono nale con quella comunitaria in materia di realizzabili con capitali privati ovvero con appalti pubblici. Il Codice dei contratti il proiect financing e quale beneficio può pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006, derivare da tale specifica procedura. In in vigore dal 1º luglio 2006), ha riunito in questa fase, quindi, si evidenziano quali un unico corpo le disposizioni sulla contrat- opere pubbliche potranno essere realizzate tazione pubblica e, negli articoli da 153 a con risorse totalmente o parzialmente a 160 ha riscritto la disciplina nazionale del carico dei promotori. Lo strumento prin- project financing, abrogando tutte le leggi cipe per valutare l’inserimento delle inizia- precedenti. La disciplina sulla finanza di tive nella programmazione è lo studio di progetto viene riformata con una nuova fattibilità. Esso deve consentire l’acquisizione formulazione dell’art. 153 con l’articolo 1, delle autorizzazione preliminari obbliga- comma 1, lettera ee) del terzo decreto torie e contemporaneamente mantenere correttivo dlgs 152/2008 del codice dei la creatività dei concorrenti per la parte- contratti pubblici. Poiché la normativa cipazione alla successiva fase di gara (come vigente non fornisce una disciplina gene- evidenziato dalle linee guida dell’Autorità rale sul procedimento per effettuare di vigilanza sui lavori pubblici del 14/01/2009). l'operazionediprojectfinancingl’individuazione Con il terzo decreto correttivo (Dlgs. 152/2008) della procedura è frutto dell'opera della è stato introdotta la figura del proponente giurisprudenza soprattutto del Consiglio ossia un soggetto che formula una proposta di Stato (Consiglio di Stato, sez. V, 5 ottobre di intervento in una opera di futura realiz- 2005, n. 5316; Consiglio di Stato, sez. V, zazione non ancora programmata, ovvero 20 ottobre 2004 n 6847). In sintesi sono uno studio di fattibilità da inserire in un state individuate tre fasi: programmazione, programma in corso di formazione. Il promo- realizzazione e gestione. tore resta il soggetto che entro il 30 giugno o entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta PROGRAMMAZIONE alle amministrazioni aggiudicatrici proposte Tale fase consente all’amministrazione relative alla realizzazione di lavori pubblici pubblica di convocare, prima della fase di o di lavori di pubblica utilità già inseriti gara, gli operatori di mercato al fine di nella programmazione triennale. Si prevede ottenere le informazioni necessarie per ai sensi dell’art. 153 comma 19, la possi- poter porre in essere appalti, servizi e/o bilità per i soggetti privati di presentare operazioni di PPP. A tutela dei principi della all'amministrazione in qualsiasi momento, TEME 4.09 31