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normazione Un piccolo spunto di riflessione sulle modalità di costituzione di una Commissione Giudicatrice Claudio Di Benedetto Il Codice degli Appalti, come già più volte composta da un numero dispari di compo- Collaboratore Amministrativo S.C. Acquisti evidenziato da numerosi articoli, anche sulle nenti, in numero massimo di cinque, esperti Azienda Ospedaliera pagine di TEME, non tiene talvolta conto di nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto ”Ospedale di Lecco” alcune preziose peculiarità che apparten- del contratto”. Ciò crea un certo “imbarazzo” gono al mondo sanitario. Questo è un tema nel caso di appalti molto complessi, come già più volte approfondito nei suoi aspetti spesso avviene in sanità, nei quali talvolta, più generali. Ritengo pertanto utile provare una commissione più “corposa” e dotata di a spostare il focus dagli aspetti di insieme ad competenze più eterogenee, sarebbe di enorme alcuni elementi di dettaglio, in particolare, aiuto. Vorrei invece soffermarmi sul terzo in questa sede, mi ripropongo di rileggere in comma in cui è scritto che: “la commissione modo attento l’art. 84, del già citato codice, è presieduta di norma da un dirigente della alla luce delle esigenze delle aziende sani- stazione appaltante e, in caso di mancanza tarie. L‘articolo 84 è quello che esamina e in organico, da un funzionario della stazione spiega in modo “chiaro” le modalità di costi- appaltante incaricato di funzioni apicali, tuzione di una commissione giudicatrice nominato dall’organo competente.” così come quando la scelta della migliore offerta avviene modificato dall’art. 2, comma 1, lettera r), del con il criterio dell’offerta economicamente d.lgs. n. 113 del 2007. Il legislatore con questo più vantaggiosa. Il codice dispone che in comma introduce un’importante distinzione questo caso “la valutazione sia demandata tra due figure: il Dirigente, che è di norma il ad una commissione giudicatrice, che opera presidente, ed il funzionario, che solo in secondo le norme stabilite dal regolamento”. un’ipotesi residuale può sostituire il dirigente. Già il primo comma potrebbe indurci a proporre É fondamentale per me sottolineare questo i più svariati commenti sull’enorme ritardo passaggio perché qui viene tracciato un impor- accumulato nella redazione del Regolamento tante solco tra Dirigente e funzionario. attuativo... In sanità il metodo di aggiudica- Continuando l’analisi sorvolo sulla montagna zione dell’offerta economicamente più vantag- di polemiche nate dalla sostanziale inappli- giosa è chiaramente il più adoperato; e le cabilità in sanità dal quarto comma che com’è incertezze operative create dalla mancanza noto prescrive che “i commissari diversi dal del regolamento certo non giovano all’efficacia Presidente non devono aver svolto né possono della macchina amministrativa. Non voglio svolgere alcun’altra funzione, incarico tecnico neanche soffermarmi sulla previsione norma- o amministrativo relativamente al contratto tiva del secondo comma che impone dei limiti del cui affidamento si tratta”; voglio invece molto ristretti per la composizione in termini puntare direttamente al comma 8. Ho trovato numerici della commissione: “La commis- quasi divertente notare come il legislatore, sione, nominata dall’organo della stazione che poco prima ha spiegato come Dirigente appaltante competente ad effettuare la scelta e funzionario abbiano funzioni diverse sotto- del soggetto affidatario del contratto, è lineandone quindi la diversità e la non sovrap- 16 TEME 6.09
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