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incarico diretto senza gara to del d.lgs. 163/06 ma che costituiscano di appalto pubblico, da assoggettare alla fattispecie di accordo istituzionale rite- relativa disciplina secondo le prescrizioni nuto ammissibile dalla giurisprudenza del codice degli appalti.” comunitaria anche in assenza di proce- Per parte nostra, ci si permette di ade- dura competitiva. rire senz’altro alla posizione espressa dal Sul fronte opposto si colloca il Tar Lecce Consiglio di Stato. con la sentenza del 21.7.2010, n. 1791. Alle autorevoli e convincenti considera- La sentenza decide un caso pressoché zioni da esso espresse si ritiene di aggiun- identico a quello della decisione del gere le seguenti riflessioni. Consiglio di Stato appena considerata: In primo luogo, non appare condivisibile affidamento al competente dipartimen- la tesi del Tar Lecce per la quale l’accordo to dell’Università di Genova, da parte del previsto dall’art. 15 l. 241/90 richieda in comune di Lecce, delle attività di colla- tutti i casi una “collaborazione reciproca”, borazione, studio, ricerca, coordinamen- per la quale le attività oggetto dell’accor- to scientifico e consulenza connesse alla do medesimo devono essere poste in esse- redazione del Piano Urbanistico Generale re da tutte le parti nei confronti dell’al- del medesimo comune di Lecce, con previ- tra o in vista di interessi comuni e non sione di un compenso di trecentoquaran- possano essere assolte dall’una parte nei tamila (340.000) euro. confronti dell’altra o delle altre anche con Lo sviluppo argomentativo del tribunale si previsione di un corrispettivo, secondo la articola su due temi: struttura del contratto a prestazioni corri- 1) inapplicabilità alla fattispecie dell’art. spettive. Statuisce invero l’art. 15: “Anche 15, l. 241/90; al di fuori delle ipotesi previste dall’artico- 2) qualificazione come rapporto di appal- lo 14, le amministrazioni pubbliche posso- to del rapporto per il quale una p.a. no sempre concludere tra loro accordi per svolge per un’altra p.a. un’attività di disciplinare lo svolgimento in collabora- servizio dietro remunerazione. zione di attività di interesse comune.” In ordine al primo punto, il Tar Lecce ritiene che l’art. 15 l. 241/90 implichi una collaborazione reciproca e non una Ci sembra che la struttura prestazione resa da un soggetto pubblico a favore dell’altro. L’accordo previsto da normativamente posta quella norma sarebbe uno strumento di dell’accordo sia compatibile coordinamento dell’esercizio di funzioni, incompatibile con la figura del contratto con lo svolgimento di attività a prestazioni corrispettive, e funzionale al di elaborazione dei documenti perseguimento di un “obiettivo comune” alle due o più parti dell’accordo. costituenti il corpo degli In merito al secondo punto, il Tar, dopo strumenti urbanistici da parte aver escluso l’applicabilità dell’art. 15, ha ritenuto invece applicabile il d.lgs. 163/06 di un’amministrazione pubblica in quanto la presenza di un corrispettivo e a favore di altra pubblica sarebbe un “elemento sintomatico della qualificazione dell’accordo alla stregua amministrazione TEME 10.10 13