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pubbliche gare mico di soddisfare le pretese della commit- come «criteri di selezione qualitativa», ma tenza pubblica. come «criteri di aggiudicazione»”. La giurisprudenza comunitaria ha da tempo La medesima Corte, in materia di appalto di confermato la netta differenziazione dei due forniture, ha affermato che “benché l’art. 26, concetti, ponendo in capo alle stazioni appal- n. 1, della direttiva 93/36 (del medesimo tenore tanti un preciso divieto di commistione. dell’articolo 26 n.1 della Direttiva 92/50/Ce) Va detto che la separazione esistente tra le lasci all’amministrazione aggiudicatrice la due fasi di gara nasce nella normativa comu- scelta dei criteri di aggiudicazione dell’appalto nitaria già con la precedente Direttiva 92/50/Ce, che intende adottare, tale scelta può riguar- la quale, agli artt. 23, 31 e 32 prevedeva i dare, tuttavia, soltanto criteri volti ad indivi- criteri d’accertamento dell’idoneità a parte- duare l’offerta economicamente più vantag- cipare, e, all’art. 36 n.1, i criteri di aggiudica- giosa” (Corte Giustizia CE, 19 giugno 2003, zione. c-315/01, punti da 58 a 67). Dello stesso tenore Proprio partendo dalla normativa appena la sentenza della Corte di Giustizia Ce 17 richiamata, la Corte di Giustizia Ce (sez. I, 24 settembre 2002, c-513/99 (in tema di appalto gennaio 2008, n. 532) ha affermato che “sono di servizi) nonché Corte di Giustizia 18 ottobre esclusi come «criteri di aggiudicazione» criteri 2001, c-19/00 (in tema di appalto di lavori). che non siano diretti ad identificare l’offerta La giurisprudenza italiana ha negli anni seguito economicamente più vantaggiosa, ma che la medesima linea interpretativa dettata dal siano essenzialmente collegati alla valuta- supremo Giudice comunitario: già con la zione dell’idoneità degli offerenti”, conclu- sentenza Cons. di Stato, sez. V, 16 aprile 2003, dendo che gli articoli sopra citati “ostano a n. 1993, si affermava che “è illegittimo l’in- che, nell’ambito di una procedura di aggiu- serimento di un requisito quale quello delle dicazione, l’amministrazione aggiudicatrice esperienze simili maturate nel corso del triennio, tenga conto dell’esperienza degli offerenti, criterio soggettivo per l’individuazione della del loro personale e delle loro attrezzature…non capacità tecnica, nella fase dell’aggiudica- zione di un appalto per la gestione del servizio Gli elementi per la valutazione della informativo”. I giudici, in un caso di proce- dura d’affidamento la cui lettera d’invito preve- stazione appaltante, attengono deva l’assegnazione di un punteggio relativo all’offerta e non al concorrente: all’affidabilità dell’impresa sotto il profilo del numero dei dipendenti, dei mezzi posseduti, essi andranno a costituire il “merito dell’organizzazione, hanno confermato che tecnico”, ossia quell’insieme di tali requisiti non attengono “al contenuto elementi esplicitati puntualmente dell’offerta tecnica ma agli elementi sogget- tivi dei partecipanti alla gara”: nella stessa nella documentazione di gara, ai pronuncia, dopo aver richiamato la giurispru- quali la stazione appaltante denza comunitaria già sopra indicata, si statuisce altresì che “l’Amministrazione, invero, assegnerà un determinato può includere soltanto nella fase di selezione punteggio al fine di selezionare la i criteri necessari al fine di valutare la capa- miglior offerta in riferimento al cità dei partecipanti allo svolgimento del servizio, mentre l’esperienza, le referenze, le rapporto qualità/prezzo risorse non devono assumere rilievo alcuno 20 TEME 4.10