Page 18 - 2010-Apr-04
P. 18
pubbliche gare ducibili ad un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale esclusione Le nuove lettere a) e b), infatti, stabili- sono disposte dopo l’apertura delle scono che: Ai fini del comma 1, lettera buste contenenti l’offerta economica. m-quater), i concorrenti allegano, Come si evince dal dato testuale della alternativamente: norma della lettera b), la vera novità a) la dichiarazione di non essere in una della riforma sta nel fatto che, oggi, i situazione di controllo di cui all’arti- concorrenti in situazioni di controllo- colo 2359 del codice civile con nessun collegamento possono sì partecipare alle partecipante alla medesima proce- gare pubbliche, ma dovranno comunque dura; “passare” l’istruttoria della stazione b) la dichiarazione di essere in una situa- appaltante sulla base di “documenti utili” zione di controllo di cui all’articolo inseriti in una separata busta chiusa, 2359 del codice civile e di aver formu- idonei a dimostrare che la situazione di lato autonomamente l’offerta, con controllo non ha influito sulla formula- indicazione del concorrente con cui zione dell’offerta. sussiste tale situazione; tale dichia- E, più precisamente, i concorrenti hanno razione è corredata dai documenti ora un doppio onere: utili a dimostrare che la situazione di a) valutare se sussistono situazioni di controllo non ha influito sulla formu- controllo-collegamento ai sensi dell’art. lazione dell’offerta, inseriti in sepa- 2359 c.c. o “relazioni, anche di fatto” rata busta chiusa. La stazione appal- rilevanti con altri partecipanti alla tante esclude i concorrenti per i quali procedura. In caso negativo, rende- accerta che le relative offerte sono ranno la dichiarazione ex art. 38, imputabili ad un unico centro deci- comma 2, lett. a); sionale, sulla base di univoci elementi. b) in caso di verifica positiva, dovranno rendere la dichiarazione ex art. 38, La giurisprudenza ha comma 2, lett. b), predisponendo la precisato che sussiste documentazione che dimostri che le offerte sono state, in sostanza, predi- collegamento sostanziale sposte autonomamente da ciascun solo laddove gli elementi a concorrente. Va osservato che l’art. 38, comma 2, lett. disposizione non lasciano b) impone l’onere dichiarativo soltanto margini di dubbio sulla sua nel caso in cui sussistano situazioni di esistenza; tali elementi controllo-collegamento “formale”, ossia ex art. 2359 c.c. possono essere anche La stazione appaltante, invece, conserva indiziari, purché oggettivi e il potere di verificare se sussiste il “controllo sostanziale”, sulla base di univoci elementi, concordanti, numerosi ed allo stesso modo d come avveniva nel univoci (applicandosi, quindi, vigore dell’art. 34, comma 2. i criteri di presunzione di cui Il punto critico della summenzionata riforma sta, come è evidente, nell’indi- all’art. 2729 c.c.) viduare quale sia la documentazione 16 TEME 4.10