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pubbliche gare Sul divieto di commistione tra requisiti soggettivi di ammissione alle gare e criteri di valutazione dell’offerta Avv. Filippo Martinez Una recente pronuncia del Consiglio di Stato Tali capacità si comprovano attraverso il ricorso Avv. Davide Moscuzza (sez. V, 2 ottobre, 2009, n. 6002) ha affron- quindi a dati dimensionali dell’impresa, quali Martinez & Partners Studio Legale Associato tato il tema della commistione tra i requisiti il fatturato, l’aver svolto servizi analoghi o di partecipazione alle gare pubbliche e i criteri identici in un determinato periodo di tempo di valutazione delle offerte nell’ambito delle antecedente la pubblicazione del bando, ed medesime; andando contro l’orientamento altri del genere. In sostanza, essi hanno la consolidato della giurisprudenza comunitaria funzione di vagliare le capacità del potenziale e amministrativa nazionale, questa pronuncia partecipante richiedendo uno standard minimo tende ad attenuare il rigore del noto divieto dal punto di vista economico e tecnico in rela- di commistione tra tali requisiti. Il tema è di zione all’oggetto del contratto da affidare: sicura importanza visto che la definizione dei tali requisiti delimitano la platea dei possibili criteri di valutazione delle offerte determina concorrenti e, in ossequio al principio cardine in concreto quale sia la proposta che l’ente della concorrenza, non devono essere frutto aggiudicatore considera più consona rispetto di scelte arbitrarie da parte del committente alle proprie necessità e determina quindi la pubblico quanto di una discrezionalità che vittoria o la sconfitta del concorrente. Occorre trova limite nell’applicazione dei principi di subito fare un po’ di chiarezza tra i due elementi proporzionalità e adeguatezza in riferimento in questione. all’oggetto della gara (in ossequio all’art. 44 Affinché un’impresa possa partecipare ad una comma 2 della Direttiva 2004/18/Ce). gara d’appalto per l’affidamento di un contratto Al contrario, i criteri di valutazione tecnica si pubblico è necessario che la stessa dichiari di riferiscono ad elementi legati in modo diretto possedere (e successivamente dimostri di e immediato all’offerta che l’operatore econo- possedere) determinati requisiti, i cc.dd. requi- mico avrà modellato in base alla gara nella siti di partecipazione speciali, i quali servono quale vuol concorrere: questi ultimi sostan- a dimostrare l’idoneità del concorrente ad zialmente identificano l’oggetto, mentre i adempiere la prestazione oggetto del contratto. primi qualificano il soggetto. Infatti, gli elementi Si tratta di requisiti di capacità, da un lato che andranno a formare la valutazione della economico/finanziaria e dall’altro tecnico/orga- stazione appaltante, attengono all’offerta e nizzativa, che devono essere posseduti dal non al concorrente: essi andranno a costi- concorrente al momento della partecipazione tuire il “merito tecnico”, ossia quell’insieme e quindi già maturati dallo stesso a tale data di elementi esplicitati puntualmente nella e attinenti al pregresso, allo storico dell’im- documentazione di gara, ai quali la stazione presa. La capacità economica serve a compro- appaltante assegnerà un determinato punteggio vare l’idoneità di un concorrente a fare fronte al fine di selezionare la miglior offerta in rife- agli impegni economici che l’appalto può rimento al rapporto qualità/prezzo (criterio comportare, mentre la capacità tecnica attesta dell’offerta economicamente più vantaggiosa). l’idoneità dell’impresa ad eseguire il contratto. I diversi requisiti rilevano anche in relazione 18 TEME 4.10