Page 25 - 2010-Apr-04
P. 25
pubbliche gare normativa comunitaria sopra citata, rivele- Il divieto di commistione “affonda le sue radici nell'esigenza di aprire il rebbe un triplice profilo problematico: in primo luogo si violerebbe il principio guida della mercato premiando le offerte più concorrenza, in quanto la commistione degli elementi violerebbe la ratiostessa delle proce- competitive ove presentate da dure d’affidamento, la quale si sostanzia nel imprese comunque affidabili, selezionare di volta in volta la miglior offerta tra quelle predisposte dai concorrenti la cui unitamente al canone di par idoneità è già stata valutata. Diversamente condicio che osta ad asimmetrie ragionando si premierebbe il miglior concor- pregiudiziali di tipo meramente rente e non la migliore offerta. In secondo luogo verrebbe leso il principio della par soggettivo, trova in definitiva il suo condicio tra concorrenti, posto che una volta sostanziale supporto logico nel superata la fase di pre-selezione gli opera- tori dovrebbero partire dalla stessa posizione, bisogno di tenere separati i requisiti dovendosi disputare la gara sulle caratteri- richiesti per la partecipazione alla stiche tecniche dell’offerta (slegate dalla valu- gara da quelli che invece tazione di elementi legati alla propria sogget- tività). In terzo luogo va evidenziata la gene- attengono all'offerta e rale violazione del principio di buon anda- all'aggiudicazione” mento (art. 97 Cost.): il fine della gara pubblica è di trovare la migliore offerta sul mercato nell’attività di progettazione prevista dal per gestire al meglio le risorse pubbliche in contratto. Un ultimo chiarimento va esposto un’ottica qualità/prezzo; attenuare il divieto in ordine alla possibilità che la stazione appal- significherebbe orientare le scelte verso opera- tante inserisca, quale elemento oggetto di tori economici i quali godono di posizioni già valutazione, la presenza di una particolare forti sul mercato e diminuire la concorrenza, figura professionale al fine di garantirsi un ossia lo strumento privilegiato per garantire determinato tipo di prestazione ad un livello il fine pubblico sotteso alla materia delle qualitativo più alto possibile: in tal caso la procedure ad evidenza pubblica. Posto il gene- richiesta, e la successiva valutazione, sono rale divieto di commistione tra requisiti sogget- del tutto legittime posto che la figura profes- tivi di partecipazione ed elementi valutativi sionale voluta si atteggia ad elemento dell’of- dell’offerta, va tuttavia considerato che in ferta tecnica, valutabile quindi come un qual- taluni casi, ai fini dell’aggiudicazione gara, la siasi altro indice di qualità. Tale armonia col valutazione di elementi attinenti l’esperienza divieto di commistione verrebbe meno invece professionale del concorrente è legittimata nel caso in cui la stazione appaltante valu- dalla stretta connessione tra tali elementi e tasse, come indice di qualità dell’offerta, la la qualità dell’offerta: ciò è evidenziabile presenza di una figura professionale quale soltanto nei casi di affidamento di servizi di elemento pregresso e quindi avulso dall’of- progettazione (e in genere di affidamento di ferta: in tal caso verrebbe valutata più o meno servizi professionali e/o di attività intellet- positivamente la presenza di un elemento tuale), ove può essere valutato con partico- “staccato” dall’offerta in sé, con conseguente lare favore l’elemento dell’esperienza di una illegittimità della clausola del bando per viola- “squadra” ben strutturata e già collaudata zione del divieto di commistione. TEME 4.10 23