Page 28 - 2010-Apr-04
P. 28
pubbliche gare dello Stato o della Comunità, che incidono una specifica valutazione della relativa sulla moralità professionale del concor- gravità, da parte della S.A. rente, essa, anziché prevedere un’automa- 3. L’art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs. 163 tica esclusione, fa carico alla stazione del 2006 prevede la esclusione dalla parte- appaltante di valutare la condotta del cipazione alle procedure di affidamento concorrente, tenendo conto di molteplici delle concessioni e degli appalti di lavori, aspetti, quali quelli soggettivi e tempo- forniture e servizi per quei soggetti “che, rali, per verificare la sua professionalità secondo motivata valutazione della stazione nel tempo. Profili questi che, evidente- appaltante, hanno commesso grave negli- mente, la S.A. deve valutare caso per caso genza o malafede nella esecuzione delle e delle cui risultanze deve dare specifico prestazioni affidate dalla stazione appal- conto nella motivazione del provvedimento tante che bandisce la gara o che hanno di esclusione. commesso un errore grave nell’esercizio D’altra parte, nella seconda parte della della loro attività professionale accertato norma, si afferma invece che “è comunque con qualsiasi mezzo di prova da parte della causa di esclusione la condanna, con stazione appaltante”. Tale disposizione, da sentenza passata in giudicato, per uno o un lato, preclude la partecipazione alle più reati di partecipazione a un’organiz- gare d’appalto agli operatori economici zazione criminale, corruzione, frode, rici- che si sono resi responsabili di gravi inadem- claggio, quali definiti dagli atti comuni- pienze nell’esecuzione di precedenti contratti, tari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva con ciò denotando un’idoneità “tecnico- CE 2004/18”. In tal caso, la norma è chiara morale” a contrarre con la P.A.; dall’altro, nell’assegnare efficacia automaticamente fissa il duplice principio secondo cui la preclusiva alle condanne per i suddetti sussistenza di tali situazioni ostative può specifici reati, non richiedendosi per essi essere desunta da qualsiasi mezzo di prova e il provvedimento di esclusione deve essere La valutazione circa l’esistenza di motivato congruamente. L’esclusione della ditta che sia incorsa in gravi violazioni in materia grave negligenza o malafede nell’esecu- contributiva e previdenziale, zione di lavori affidati dalla Stazione appal- costituisce oggetto di autonoma tante, non presuppone il definitivo accer- tamento di tale comportamento, essendo valutazione da parte della sufficiente la valutazione fatta dalla stessa stazione appaltante però come amministrazione con il richiamo per rela- ribadito anche dall’Autorità di tionem all’atto con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, la stessa ammi- vigilanza sui contratti pubblici, nistrazione ha provveduto alla risoluzione l’ammissione a pagamento per inadempimento contrattuale (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2010, n. 296). rateizzato del debito 4. Ulteriore causa di esclusione dalle gare previdenziale rende regolare la è costituita dalla circostanza di non essere posizione contributiva del in regola con la normativa sui disabili, di cui alla legge n. 68/99 (l’omessa dichia- concorrente a gara di appalto razione in gara è motivo di esclusione 26 TEME 4.10
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33