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normazione difcata dall’art. 33, comma 2, decreto- tecnico per le altre società - anche il socio legge n. 83 del 2012, non ancora analiz- unico, persona fsica, o il socio di mag- zata dall’AVCP)”; gioranza in caso di società con meno di b) nei cui confronti è pendente procedi- quattro soci, “se si tratta di altro tipo di mento per l’applicazione di una delle società”. Il dubbio che l’AVCP ha tentato di misure di prevenzione di cui all’articolo chiarire concerne l’interpretazione da dare 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 alla locuzione “persona fsica”, introdotta (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 in sede di conversione dalla citata legge n. del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause 106/2011, nonché il signifcato dell’espres- ostative previste dall’articolo 10 della sione “socio di maggioranza”. In riferimento legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 al primo proflo, l’Autorità ha ritenuto che del decreto legislativo n. 159 del 2011 - l’accertamento della sussistenza della cau- n.d.r.); l’esclusione e il divieto operano se sa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, la pendenza del procedimento riguarda il lett. b) vada circoscritto esclusivamente al titolare o il direttore tecnico, se si tratta socio persona fsica anche nell’ipotesi di di impresa individuale; i soci o il diretto- società con meno di quattro soci, al con- re tecnico se si tratta di società in nome trario risulterebbe incongruo limitare l’ac- collettivo, i soci accomandatari o il diret- certamento de quo alla sola persona fsica tore tecnico se si tratta di società in ac- nel caso di socio unico ed estendere, invece, comandita semplice, gli amministratori l’accertamento alle persone giuridiche nel muniti di poteri di rappresentanza o il caso di società con due o tre soci, ove il po- direttore tecnico o il socio unico persona tere del socio di maggioranza, nella compa- fsica, ovvero il socio di maggioranza in gine sociale, è sicuramente minore rispetto caso di società con meno di quattro soci, a quello detenuto dal socio unico. se si tratta di altro tipo di società (lettera In riferimento al secondo proflo, l’Autorità così modifcata dall’art. 4, comma 2, let- ha chiarito che la locuzione “socio di mag- tera b), legge n. 106 del 2011)”. gioranza” vada interpretata nel senso di ef- Il legislatore, con la novella apportata all’art. fettuare i controlli di cui all’art. 38, comma 38, comma 1, lett. b), del Codice, ha volu- 1, lett. b) nei confronti del soggetto che de- to ampliare l’elenco dei soggetti interessati tiene il controllo della società (controllo di dalla disposizione in esame includendovi cui si dispone anche potendo contare solo - oltre a titolare o direttore tecnico per le sulla maggioranza relativa). imprese individuali; soci o direttore tecnico c) nei cui confronti è stata pronunciata per le società in nome collettivo; soci acco- sentenza di condanna passata in giudi- mandatari o direttore tecnico per le società cato, o emesso decreto penale di con- in accomandita semplice; amministratori danna divenuto irrevocabile, oppure con poteri di rappresentanza o direttore sentenza di applicazione della pena su TEME 7/8.12 19
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