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spesa sanitaria indispensabili a garantire le insopprimibili sanitaria di modulare la regressione tarif- esigenze di equilibrio finanziario e di ra- faria allo scopo di contenere la remune- zionalizzazione della spesa pubblica; anzi, razione complessiva delle prestazioni nei ad avviso dell’Adunanza, la fissazione dei limiti fissati, né comporta l’obbligo per tetti di spesa costituisce l’unica strada l’amministrazione sanitaria di acquistare percorribile al fine di tutelare quello che prestazioni sanitarie impiegando risorse ad avviso della Consulta costituisce l’ef- superiori a quelle disponibili. In altri ter- 14 fettivo obiettivo di tutela del diritto alla mini, l’esercizio del potere di fissare la salute: il cd. nucleo irriducibile, protetto regressione tariffaria e l’osservanza del dalla Costituzione come ambito inviolabile limite di spesa non sono subordinati né della dignità umana, il quale impone la ne- sono condizionati all’esecuzione del mo- cessità di evitare la venuta in esistenza di nitoraggio delle prestazioni erogate, in situazioni prive di tutela. Affermato ciò, la quanto, anche in presenza di un even- sentenza fornisce anche alcune indicazio- tuale inadempimento in tal senso, rimane ni operative, utili sia alle Regioni per con- da soddisfare l’esigenza fondamentale ed 8. sentire la legittimità della loro program- ineludibile di contenere la remunerazio- 15 Ex multis, vedi, Cons. St., sez. V, mazione annuale sia agli operatori privati ne a carico del SSN . Questa conclusio- 13 maggio 2005, n. 2580. per garantire il loro diritto all’erogazione ne non mi sembra del tutto condivisibile. 9. di prestazioni sanitarie tali da, quanto- Secondo la ricostruzione operata supra, Così, Cons. St., Ad. Plen., 2 mag- meno, mantenere l’equilibrio economico. il monitoraggio rientra non nel contenu- gio 2006, n. 8. Quanto alle Regioni, le decurtazioni im- to autoritativo degli accordi contrattuali 10. poste al tetto dell’anno precedente, ove bensì nel contenuto effettivamente patti- TAR Abruzzo, L’Aquila, 3 febbraio retroattive, devono essere adottate, previa zio; pertanto, proprio in virtù del carattere 2010, n. 22. La sentenza, per la ve- rità avente a oggetto una fattispe- una congrua attività istruttoria, a seguito negoziale del monitoraggio non mi sembra cie del tutto peculiare (delibera di definizione dei tetti di spesa com- di una valutazione comparativa esplicita corretto affermare che esso possa esse- piuta a fine anno dal Commissario ad acta nominato dal Consiglio di e resa pubblica; laddove il timore sia che re non svolto e che la sua omissione non Ministri per la realizzazione del le decurtazioni possano essere ampie, le comporti alcuna conseguenza pratica nel piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Regioni devono, inoltre, in corso di anno, rapporto – ribadisco, pattizio – instaura- Abruzzo), prosegue precisando che la fissazione ritardata dei limi- al fine di evitare che il taglio retroattivo tosi tra le parti. È ben vero che la tenuta ti di spesa non può mai risolversi in una azione programmatoria po- possa ripercuotersi sulle prestazioni nel del sistema finanziario costituisce la «len- sticipata ad evitare che si possa “… prima profittare – senza limiti frattempo già erogate dalle strutture sani- te» attraverso la quale tutto la materia prefissati – di una imponente sup- plenza privatistica nell’erogazio- tarie nella ragionevole aspettativa dell’ul- oggetto del presente articolo è «vista» e, ne indiretta del servizio sanitario nazionale […] salvo poi invocare trattività delle disciplina fissata per l’anno dunque, è corretto prevedere che il man- successivamente le insormon- tabili esigenze di bilancio, per precedente, adottare atti di programma- cato monitoraggio non possa comportare escludere dal rimborso quanto ec- zione provvisoria che, sulla base dei dati la legittimazione allo sforamento del limite cedente dai limiti di spesa succes- sivamente determinati…”. disponibili relativi alle norme finanziarie massimo di prestazioni erogabili in quanto già in vigore e alla composizione del tetto ciò potrebbe comportare un rischio per la 11. TAR Campania, Napoli, sez. I, 3 di spesa, stabiliscano dei tetti di spesa, per tenuta dell’intero sistema; tuttavia è, al- febbraio 2010, n. 537, con com- l’appunto, provvisori in attesa della quan- tresì, vero che il mancato monitoraggio mento adesivo di Mancini Palamo- ni G., Note sulla disciplina dei tetti tificazione definitiva. Quanto agli erogato- (rectius, il mancato adempimento di una di spesa in materia sanitaria, in Giurisprudenza di merito, 10/2010, ri sanitari privati, tali strutture dovranno delle prescrizioni contenute negli accor- pp. 2583-2597. Vedi, anche, Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2011, n. avere riguardo all’entità delle somme con- di/contratti) dovrebbe essere fatto vale- 1252. template per le prestazioni nel precedente re quale inadempimento (sia pure di una 12. anno, diminuite della riduzione della spesa parte non essenziale della prestazione) e, Cons. St., sez. V, 25 agosto 2008, sanitaria effettuata dalle norme finanzia- come tale, essere in qualche modo san- n. 4076. rie relative all’anno in corso. zionato. 13. Cons. St., Ad. Plen., 12 aprile B. In riferimento al monitoraggio delle C. Altra problematica riguarda il caso, in- 2012, nn. 3 e 4. La giurisprudenza successiva si è immediatamente prestazioni che la Regione deve compiere vero raro, in cui al termine del periodo di adeguata alle statuizioni afferma- te dall’Adunanza Plenaria; vedi, per verificare l’eventuale superamento dei esercizio risultino delle economie dovute al tra le prime, Cons. St., sez. III, 17 maggio 2012, n. 2857. limiti da parte degli operatori, la scarsa mancato raggiungimento del tetto di spe- giurisprudenza che se ne è occupata ha sa assegnato ad alcuni operatori. La que- 14. ritenuto che il mancato monitoraggio non stione è duplice configurandosi sia dubbi Il rinvio è compiuto a C. Cost., 20 novembre 2000, n. 509. esclude la potestà dell’amministrazione sulla possibile ripartizione dell’economia 30 TEME 1/2.13
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