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spesa sanitaria sugli operatori che hanno effettivamen- una programmazione che ha comportato te erogato le prestazioni sia dubbi sulle non solo la necessità di configurare l’ac- concrete modalità di ripartizione di dette creditamento delle strutture come atto economie tra gli operatori. Premesso che connotato da profili di discrezionalità am- non esiste una disciplina normativa che ministrativa, avente ad oggetto la verifica regoli la fattispecie circa il primo dei dubbi concernente la funzionalità delle stesse prospettati, non si rinviene giurisprudenza rispetto agli indirizzi di programmazione che abbia affrontato la questione. Tutta- regionale, ma anche l’ulteriore necessità via, alla luce dei principi generali più volte che l’effettiva erogazione delle prestazio- evidenziati, pare possibile affermare che ni sia subordinata alla stipula di appositi la scelta tra la ripartizione delle economie contratti/accordi contrattuali, con i quali tra gli erogatori e l’utilizzo delle stesse in neppure è acquistata una certa quantità altri ambiti costituisca un atto discrezio- di servizi ma è soltanto autorizzata l’ero- nale della Regione; atto discrezionale che gazione delle prestazioni entro un tetto deve, però, essere congruamente motivato massimo prefissato, da remunerare con il soprattutto laddove, a consuntivo, emerga sistema a tariffa. che la Regione abbia fruito di prestazioni Il sistema dell’accreditamento costituisce erogate da parte di alcuni operatori oltre il senza alcun dubbio il sistema principale limite consentito. In questa specifica eve- tramite il quale strutture pubbliche e pri- nienza non sembra facilmente giustificabi- vate possono erogare prestazioni sanitarie le, a fronte di un servizio comunque reso, a carico del SSN e tramite esso si attua un giustificare uno storno dei fondi derivanti sistema a gestione mista, pubblica e pri- dalle economie verso altri settori di inter- vata, in grado di valorizzare al meglio le vento pubblico. Per questa ragione ritengo strutture e le risorse esistenti; un sistema che eventuali economie debbano essere in cui è privilegiato l’aspetto della qualità utilizzate nell’ambito sanitario, salvo il ri- delle cure e l’uguaglianza di tutti i citta- correre di interessi particolarmente validi dini rispetto alla possibilità di pretendere e congruamente motivati, soprattutto lad- il trattamento migliore in funzione delle dove vi siano erogatori che hanno erogato risorse messe a disposizione. Al soggetto prestazioni oltre i limiti previsti. Quanto pubblico spetta in primo luogo la respon- alle modalità di ripartizione delle econo- sabilità della programmazione attraver- mie, il TAR Puglia, investito della questio- so la definizione del fabbisogno e poi la ne, ha ritenuto in modo condivisibile che definizione di un sistema di verifica della “… allorchè si accertino economie dovute al qualità a garanzia delle prestazioni eroga- mancato raggiungimento del tetto di spesa te; i soggetti privati sono invece tenuti al assegnato da parte di alcuni operatori, la rispetto del sistema di regole definite per mancanza di specifica disciplina non può la valutazione dell’attività erogata e del che condurre […] ad un criterio oggettivo ruolo che la programmazione affida loro. imperniato sull’aumento del tetto in stretta Il quantum deciso dal soggetto pubblico proporzione rispetto alla fissazione degli come limite alla spesa sanitaria imposto originari tetti di spesa…” ; pertanto, le a ciascun operatore costituisce un “tetto” 16 economie non vanno ripartite in percen- che deve essere il frutto di una attenta pro- tuale del superamento dei limiti (criterio grammazione. Questo tetto, al fine di con- che sarebbe disincentivante dei principi di sentire alla strutture sanitarie di adeguar- lealtà e in contrasto con i principi in ma- visi, deve essere comunicato quanto prima teria) ma in percentuale ai limiti fissati per possibile ma, anche “… la fissazione dei tetti ciascuna struttura erogatrice. in corso di anno, pur se apparentemente in 15. distonia con la finalità di programmazione Così TAR Campania, Napoli, sez. I, 3 febbraio 2010, n. 537. Conclusioni che ne implicherebbe la caratterizzazione L’elevato e crescente deficit della sanità preventiva, risulta la conseguenza fisiolo- 16. e le esigenze di bilancio e di contenimen- gica dei tempi non comprimibili che per- TAR Puglia, Bari, sez. II, 10 luglio 2009, n. 1811. to della spesa pubblica, nonché di razio- meano le varie fasi procedimentali previste nalizzazione del sistema sanitario, hanno dalla legge in relazione alla definizione dei 17. imposto di tenere conto dell’esigenza di fondi all’uopo utilizzabili ”. Cons. St., Ad. Plen., 12 aprile 2012, 17 nn. 3 e 4. TEME 1/2.13 31