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servi sanitari di applicare sistemi di qualificazione, vale a ma dell’accreditamento sembra trovare dire la redazione di un elenco di operatori copertura giuridica comunitaria. qualificati mediante una procedura traspa- Conclusioni rente e aperta oggetto di adeguata pubbli- L’erogazione delle prestazioni sanitarie cità. Successivamente, quando si tratterà (come ogni altro aspetto involgente in di aggiudicare i singoli appalti che rientra- qualsiasi modo il diritto alla salute e alla no nel campo di applicazione del sistema, vita) costituisce un aspetto di particolare l’amministrazione aggiudicatrice potrà interesse, sociale prima che giuridico. Le selezionare all’elenco degli operatori qua- peculiarità per tali prestazioni previste lificati, su una base non discriminatoria, gli trovano in questa semplice considerazione operatori che saranno invitati a presentare (oltre che nelle ricostruzioni giuridiche nel un’offerta (ad esempio estraendo a rota- testo affrontate) la loro giustificazione. zione dall’elenco)”. Dunque, è ben possibile Per tali ragioni, i servizi sanitari costi- che gli Stati membri possano individuare tuiscono una tipologia di servizi molto sistemi volti a ridurre il numero dei par- particolari in quanto inerenti la tutela tecipanti a una gara purchè facciano ciò della salute umana. È questa la motiva- applicando criteri oggettivi e utilizzino zione principale per la quale la normativa procedure trasparenti e aperte che siano comunitaria (Direttiva 2004/18) e nazio- oggetto di adeguata pubblicità. nale (D.Lgs. 163/06) li inserisce nell’alle- 2. Analogamente sarebbe a dirsi laddove gato II B concernente i servizi per i quali si ritenesse che l’affidamento dei servi- è possibile una applicazione parziale delle zi costituisse una concessione pubblica; norme dedicate in generale all’affidamen- infatti, sempre la commissione europea, to dei servizi pubblici. nella seconda delle comunicazioni sopra I principi comunitari in tema di apertura citate (pubblicata nel 2000 ma ancora del mercato (parità di trattamento, tra- attuale nei contenuti, come già eviden- sparenza, proporzionalità, riconoscimento ziato nella precedente nota), ha afferma- reciproco, libera circolazione) impongono to come i principi del Trattato applicabili non solo la più ampia estensione al ter- alle concessioni di servizi siano la parità mine di “operatore economico” ma anche di trattamento, la trasparenza, la propor- il divieto di porre barriere all’accesso al zionalità, il riconoscimento reciproco: “… mercato; tuttavia, essi consentono agli le concessioni, come del resto ogni atto Stati membri, soprattutto negli ambiti dello Stato che stabilisca le condizioni sanitari e socio-sanitari, un certo margine cui è soggetta una prestazione di attività di discrezionalità nella scelta di sistemi di economiche, ricadono nel campo di appli- affidamento alternativi che, purchè coe- cazione delle disposizioni degli articoli da renti rispetto ai principi sopra riportati, 28 a 30 (ex articoli da 30 a 36) e da 43 a possono essere declinati in base alle speci- 55 (ex articoli da 52 a 66) del trattato CE fiche esigenze e condizioni (sociali, cultu- o dei principi sanciti dalla giurisprudenza rali, giuridiche) di ciascuno Stato membro. della Corte (33). Si tratta in particolare dei Lo Stato italiano, lasciato libero (nella principi di non discriminazione, di parità misura e nel senso da ultimo descritte) di trattamento, trasparenza, mutuo rico- di individuare lo strumento migliore per 12. noscimento e proporzionalità …” . Anche la gestione di questo tipo di servizi ha Comunicazione interpretativa della 12 Periodo contenuto nel paragrafo 3 sotto questo aspetto, pertanto, il siste- individuato strumenti alternativi rispetto della citata Comunicazione. TEME 11/12.13 35
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