Page 11 - TEME_2013_5-6
P. 11
normazione Consorzi stabili: la dimostrazione dei requisiti nel settore dei servizi e delle forniture L’operatività dei consorzi stabili tra sorziati. La partecipazione di tali soggetti Avv. Pierluigi Piselli imprenditori nel settore dei servizi e delle alle procedure di affidamento di contratti Studio Legale Associato Cancrini Piselli forniture, risulta non ancora pienamente pubblici, è espressamente prevista dall’ar- chiarita. Infatti, si registrano costanti pro- ticolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi blematiche nell’interpretazione - da parte del quale: delle amministrazioni aggiudicatrici - delle “Sono ammessi a partecipare alle proce- disposizioni codicistiche e regolamenta- dure di affidamento dei contratti pubblici rie, circa la dimostrazione del possesso dei i seguenti soggetti, salvo i limiti espressa- requisiti economico-finanziari e tecnico- mente indicati: organizzativi da parte di tali soggetti giu- a) gli imprenditori individuali, anche arti- ridici. giani, le società commerciali, le società I. Il corretto inquadramento dei consorzi cooperative; stabili necessita di una lettura congiun- b) i consorzi fra società cooperative di ta delle norme civilistiche unitamente produzione e lavoro costituiti a norma alle speciali disposizioni contenute nel della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Codice degli appalti pubblici di lavo- decreto legislativo del Capo provvisorio ri, servizi e forniture, di cui al Decreto dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e successive modificazioni, e i consorzi Il codice civile, come è noto, dispone all’ar- tra imprese artigiane di cui alla legge 8 ticolo 2602 “Con il contratto di consorzio agosto 1985, n. 443; più imprenditori istituiscono un’organizza- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma zione comune per la disciplina o per lo svol- di società consortili ai sensi dell’art. gimento di determinate fasi delle rispettive 2615-ter del codice civile, tra imprendi- imprese. Il contratto di cui al precedente tori individuali, anche artigiani, società comma è regolato dalle norme seguenti, commerciali, società cooperative di pro- salve le diverse disposizioni delle leggi spe- duzione e lavoro, secondo le disposizioni ciali”. di cui all’art. 36; Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli d) i raggruppamenti temporanei di concor- 2602 e seguenti del codice civile, è possibi- renti, costituiti dai soggetti di cui alle le definire il consorzio come una forma di lettere a), b) e c), i quali, prima della pre- esercizio dell’attività d’impresa, attraverso sentazione dell’offerta, abbiano conferi- la quale gli imprenditori pongono in essere to mandato collettivo speciale con rap- una ben precisa organizzazione comune, presentanza ad uno di essi, qualificato comprendente tra l’altro organi consortili mandatario, il quale esprime l’offerta in dotati di potere di rappresentanza esterna, nome e per conto proprio e dei mandan- nonché di un fondo consortile autonomo. ti; si applicano al riguardo le disposizioni Il c.d. consorzio “esterno” corrisponde al dell’art. 37; consorzio tra imprenditori che svolge atti- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui vità d’impresa ed assume obblighi anche all’art. 2602 del codice civile, costituiti nei confronti di soggetti terzi, verso i quali tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e opera in nome proprio e per conto dei con- c) del presente comma, anche in forma TEME 5/6.13 7