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normazione consorziate, differenziandosi dalle riunioni tecnica e finanziaria facendo riferimento a temporanee di imprese, nelle quali le società quelli posseduti dalle consorziate designa- riunite realizzano una semplice contitolari- te per l’esecuzione del servizio, in quanto il tà del rapporto obbligatorio scaturente dalla citato articolo 35 imporrebbe che gli stessi stipula del contratto di appalto con l’ente debbano essere posseduti e comprovati in committente” (Consiglio di Stato, Sez. V, proprio, con l’unica eccezione di quelli ivi n. 7524/2010; conforme, TAR Campania indicati (attrezzature, mezzi d’opera, orga- Napoli, Sez. III, n. 8715/2010). nico). II. Ciò posto, con riferimento al mercato In particolare, riguardo ai requisiti finanzia- d’interesse, la disciplina dei consorzi ri, valga riportare quanto statuito dal TAR stabili si connota di alcune peculiarità Lazio: qualora tali soggetti concorrano per l’af- “La questione da definire è, dunque, se un fidamento di appalti (non di lavori ma) Consorzio stabile può partecipare ad una di servizi e forniture. gara pubblica avvalendosi del requisiti In particolare, le disposizioni di cui all’arti- finanziari delle proprie consorziate. A que- colo 36 del Codice dei contratti, sono state sto interrogativo sia il giudice di appello considerate come limitate ai soli lavori pub- (sez. V, 22 dicembre 2008 n. 6498 seppure blici e non anche a servizi e forniture, per con riferimento ai requisiti di qualificazio- quali deve invece anche applicarsi la norma ne) che l’Autorità di vigilanza per i contratti di cui all’articolo 35, ai sensi del quale: pubblici (delibera n. 123 del 20 dicembre “I requisiti di idoneità tecnica e finan- 2006 e i pareri nn. 39 del 14 febbraio 2008 e ziaria per l’ammissione alle procedure di 107 del 2008) hanno dato risposta negativa affidamento dei soggetti di cui all’articolo sull’assunto che l’art. 36 del Codice dei con- 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere tratti si riferisce alle sole gare per l’affida- posseduti e comprovati dagli stessi, secon- mento di appalti di lavori, mentre negli altri do quanto previsto dal regolamento, salvo casi (appalti servizi e forniture) si applica il che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono compu- Con il contratto di consorzio tati cumulativamente in capo al consorzio più imprenditori istituiscono ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”. un’organizzazione comune per Da una prima lettura della norma, sem- brerebbe che i consorzi stabili nel settore la disciplina o per lo svolgimento dei servizi e delle forniture, siano tenuti di determinate fasi delle a dimostrare esclusivamente in proprio il possesso dei requisiti di idoneità tecnica rispettive imprese. Dei consorzi, e finanziaria, non potendo applicarsi la disposizione dell’articolo 36, comma 7, che nonostante l’entrata in vigore ammette il criterio della sommatoria dei del Regolamento, l’effettiva requisiti posseduti dai singoli consorziati. Infatti, a mente dell’articolo 35, sarebbero portata della norma e la corretta sommabili unicamente i requisiti relati- vi alla disponibilità delle attrezzature, dei interpretazione degli articoli mezzi d’opera e dell’organico medio annuo. 35 e 36 del Codice, inizia a Ne è derivato un orientamento giurispru- denziale, ancora riscontrabile, secondo il riscontrarsi in giurisprudenza solo quale i consorzi stabili non possono com- provare il possesso dei requisiti di idoneità recentemente TEME 5/6.13 9
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