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normazione in vigore del Regolamento. Attraverso una zionati, e dunque non contraddice, in un’ot- lettura unitaria delle norme succedutesi, tica d’interpretazione sistematica, la sopra i magistrati amministrativi hanno affer- richiamata, prima proposizione normativa mato che appare legittima l’indicazione in contenuta nel comma 7 dell’art. 36, affer- sede di gara da parte del consorzio stabile mativa del principio del cumulo dei requisiti. del fatturato minimo richiesto dal bando Inoltre, sul piano dell’interpretazione lette- attraverso la sommatoria dei fatturati spe- rale, la locuzione “posseduti e comprovati cifici delle imprese consorziate designate, dagli stessi” è suscettibile di essere inter- in quanto già nella disciplina previgente pretata come meramente ricognitiva della l’entrata in vigore dell’art. 277, comma 3, facoltà, in capo al consorzio stabile, di deci- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dal combi- dere come provare il possesso dei requisiti, nato disposto degli artt. 35 e 36, comma 7, se, cioè, con attribuzioni proprie e dirette prima proposizione del Codice degli appalti del consorzio, oppure con quelle dei consor- (“Il consorzio stabile si qualifica sulla base ziati. Tale approccio interpretativo s’impone delle qualificazioni possedute dalle singo- sulla base del rilievo, di natura sistematica, le imprese consorziate”), anche in materia che il modulo del consorzio stabile, quale di qualificazione del consorzio stabile nel delineato dagli artt. 34 e 36 d.lgs. n. 163 settore dei servizi e delle forniture, doveva del 2006, concretizza un’impresa operativa ritenersi operativo il criterio del c.d. cumulo che fa leva sulla causa mutualistica e rea- alla rinfusa dei requisiti dei consorziati. lizza, nella sostanza, una particolare forma Tale interpretazione è resa possibile, secon- di avvalimento che poggia direttamente sul do il Consiglio di Stato, attese le peculia- patto consortile e sulla causa mutualistica. rità, strutturali e funzionali, del consorzio Tali connotati del modulo organizzativo e stabile, così come delineate dalle altre gestionale in esame consentono al consor- disposizioni contenute nell’art. 36 D.Lgs. zio di avvalersi di qualsiasi contributo (in n. 163/2006, e rispondenti alla ratio nor- termini di requisito) dei consorziati, senza mativa di dare maggiori possibilità di svi- dover ricorrere allo strumento dell’avvali- luppo alle imprese sprovviste di sufficienti mento ex art. 49 d.lgs. n. 163/2006, fermo requisiti per accedere a determinate gare, restando che, in alternativa, il consorzio può attraverso l’accrescimento delle facoltà qualificarsi con requisiti posseduti in pro- operative, ottenibile non imponendo al prio e direttamente. consorzio di avere i requisiti in proprio, Per le esposte ragioni, va respinto il profilo soprattutto nella fase iniziale dell’attivi- di censura del motivo in esame, teso a con- tà. Del resto, se così non fosse, secondo testare la possibilità della sommatoria dei il Collegio si riprodurrebbe inutilmente il fatturati specifici delle imprese consorzia- modulo organizzativo delle ATI, già peraltro te designate quali esecutrici dei servizi, al replicato con l’aggregazione cui dà luogo il fine di comprovare il requisito di capacità consorzio ordinario di concorrenti. economico-finanziaria.” (Consiglio di Stato, Il Consiglio di Stato pertanto ha chiari- Sezione VI, 10.5.2013, n. 2563). to che “la disposizione sulle attrezzature, A tale stregua, sulla scorta della disposizio- 1. mezzi d’opera e organico contenuta nell’art. ne contenuta nella prima parte del comma 35 d.lgs. n. 163/2006 (...) non può essere 7 dell’articolo 36 ed in ragione della stessa L’articolo 94 del Regolamento interpretata restrittivamente argomen- struttura e funzione del consorzio stabile dispone ai commi 1: “I consorzi stabili di cui agli articoli 34, com- tando a contrariis, ma deve essere inter- delineata dal Codice, anche per il settore ma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria pretata in modo estensivo, nel senso che delle forniture e dei servizi può ritenersi struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che essa sancisce l’applicazione, in ogni caso applicabile il criterio del c.d. cumulo alla ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli e in qualsiasi periodo di vita del consorzio rinfusa in capo al consorzio stabile dei stessi nei confronti della stazione appaltante”; mentre al successivo stabile, del criterio del cumulo alla rinfusa requisiti dei consorziati indicati come ese- comma 4, dispone in merito alle ipotesi di scioglimento del con- per i requisiti da essa specificamente men- cutori. sorzio e di ripartizione dei requisi- ti pro-quota ai consorziati. TEME 5/6.13 11