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normazione struttoria carente o, comunque, inadeguata. a), aggiungeva i seguenti periodi (quarto e Il T.A.R. del Lazio ha emesso in argomento quinto): “...qualora sulla base dell’attività di varie pronunce (cautelari e di merito) (si rilevazione di cui al presente comma, non- vedano ad esempio: T.A.R. Lazio, Sez. III, ché sulla base delle analisi effettuate dalle 9 maggio 2013 n. 4601 e 4603, 8 maggio Centrali regionali per gli acquisti anche 2013 n. 4586 e 4589), che vale la pena di grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi esaminare, sia pure brevemente, dato che si unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie tratta delle prime decisioni rese a proposi- per gli acquisti di beni e servizi, emergano to di una disciplina dall’impatto a dir poco differenze significative dei prezzi unitari, le notevole per gli operatori del comparto Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai sanitario. In primo luogo, il T.A.R. ha svol- fornitori una rinegoziazione dei contratti che to una pregevole opera di ricostruzione del abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di complesso quadro normativo e di qualifica- fornitura ai prezzi di riferimento come sopra zione giuridica dell’“elenco dei prezzi di rife- individuati, e senza che ciò comporti modifi- rimento” emesso dall’Osservatorio. E così ha ca della durata del contratto. In caso di man- affermato di considerare detto elenco “un cato accordo, entro il termine di 30 giorni provvedimento amministrativo ad ogni effet- dalla trasmissione della proposta, in ordine ai to e quindi oggetto di delibazione innanzi al prezzi come sopra proposti, le Aziende sani- giudice amministrativo”. Esso, infatti “opera tarie hanno il diritto di recedere dal contratto come provvedimento generale di fissazione senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò prezzi valido su tutto il territorio e conside- in deroga all’articolo 1671 del codice civile. rato immediatamente efficace, dato che, per Ai fini della presente lettera per differenze effetto delle specifiche disposizioni norma- significative dei prezzi si intendono differen- tive citate, il ricorrere di uno scostamento ze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di una percentuale dal prezzo di riferimento di riferimento”. In sostanza l’elenco dei prezzi costituisce presupposto diretto per la rine- di riferimento cessava di costituire uno “stru- goziazione e, nel caso in cui questa fallisca, mento operativo” a disposizione delle regio- per il recesso dell’amministrazione”. Ha poi ni per il contenimento e la razionalizzazione soggiunto che “la redazione e pubblicazione della spesa sanitaria ed era sostanzialmen- dell’elenco dei prezzi di riferimento era pre- te trasformato in un elenco di prezzi fissati vista nell’ipotesi in cui non fosse raggiunta d’imperio, dato che erano introdotti nel caso nel termine del 30 aprile 2012 l’intesa tra lo di “differenze significative”, di oltre il 20%, Stato e le Regioni prevista dal primo comma l’obbligo dell’amministrazione di procedere dell’articolo e la finalità dell’elenco era quella a rinegoziazione del contratto e, in caso di di fornire alle regioni uno strumento opera- mancato accordo con il fornitore, il recesso tivo di controllo e razionalizzazione della senza oneri a suo carico”. Passando, poi, alla spesa sanitaria. Questa disciplina è rima- delibazione del merito dei ricorsi, il T.A.R. ha sta in vigore sino al 5 luglio 2012, cioè sino preso in considerazione innanzitutto, per all’entrata in vigore del d.l. 6 luglio 2012, n. ragioni logiche, le censure afferenti la stes- 95, il cui art. 15, comma 13, lett. b), all’ori- sa compatibilità della normativa applicata e ginario testo dell’articolo 17, comma 1, lett. sopra richiamata con il diritto comunitario TEME 5/6.13 13