Page 19 - TEME_2013_9-10
P. 19
normazione presentazione di offerte con indicazione principio debba ritenersi applicabile di un utile meramente simbolico, sareb- anche nei confronti di organizzazio- be quello di avvantaggiare gli operato- ni non lucrative, giacché esso è posto ri economici dotati di una dimensione a presidio dell’affidabilità dell’offerta, tale da poter agevolmente sopportare la mentre la destinazione del margine atti- gestione in perdita di alcuni appalti, a vo derivante dall’esecuzione del contrat- discapito delle piccole imprese e della to (come profitto del capitale investito o leale concorrenza. reimpiego per finalità di utilità sociale) Tale pratica anticoncorrenziale è nota è problema successivo”. Non pare dun- come dumping e si sostanzia nel soste- que condivisibile consentire a tali enti di nere, da parte dell’impresa che presen- praticare in gara ribassi pari addirittura ta una struttura adeguata, condizioni di al 100%, come ritenuto dalla sopra cita- prezzo sfavorevoli al fine di eliminare ta sentenza del TAR Sicilia. dal mercato le imprese che non sono in In conclusione, tra i vari orientamenti, grado di fare altrettanto. ad avviso di chi scrive risulta preferibile L’applicazione di tale prassi nei con- quello secondo cui le offerte debbono tratti pubblici appalti consiste nel sempre recare un adeguato margine di praticare offerte in perdita al fine di utile a garanzia della serietà e affidabi- aggiudicarsi la gara, per poi sostenerne lità del contraente e della sua capacità l’esecuzione con risorse altrimenti repe- di portare a termine l’esecuzione del rite, con evidente violazione del prin- contratto, in quanto maggiormente con- cipio di leale concorrenza comunitario. forme ai principi di efficienza e efficacia In questo senso, pare possibile ravvisare dell’agire amministrativo e al principio anche la connessa violazione della par di concorrenza. condicio competitorum, esplicazione del medesimo principio; infatti, se si In conclusione, tra i vari consentisse ad un’impresa di operare in orientamenti, risulta preferibile questo modo, si concederebbe alla stes- sa un vantaggio indebito rispetto agli quello secondo cui le offerte altri concorrenti. debbono sempre recare un Tali principi trovano applicazione anche nel peculiare caso delle offerte presen- adeguato margine di utile a tate da una ONLUS o da un soggetto privo di scopo di lucro. garanzia della serietà e affidabilità Ciò risulta del tutto evidente se si con- del contraente e della sua sidera che tali soggetti, pur non distri- buendo dividendi fra i soci, devono capacità di portare a termine comunque presentare un’offerta con l’esecuzione del contratto, in un adeguato margine di utile al fine di qualificarsi debitamente quali contra- quanto maggiormente conforme enti affidabili per il soggetto pubblico. ai principi di efficienza e efficacia Come evidenziato anche dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con l’or- dell’agire amministrativo e al dinanza n. 4807 del 2012, “il predetto principio di concorrenza TEME 9/10.13 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24