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normazione processo e di effettività della tutela to che a fronte della constatazione giurisdizionale in materia di proce- che, erroneamente, nell’ambito della dure ad evidenza pubblica”. Per tale gara oggetto del giudizio a quo, l’of- ragione, il T.A.R. Piemonte ha dunque ferta prescelta non era stata esclusa, investito a sua volta della questione nonostante che essa non rispettas- la Corte di giustizia dell’Unione Eu- se le specifiche tecniche“il ricorso ropea, che si è pronunciata con la incidentale dell’aggiudicatario non sentenza n. 100 in data 4 luglio 2013 può comportare il rigetto del ricorso (causa C-100/12) (per altre pronun- di un offerente nell’ipotesi in cui la ce di I grado, che hanno criticato la legittimità dell’offerta di entrambi gli sentenza dell’Ad. Plen. n. 4/11, vedasi operatori venga contestata nell’am- ad esempio T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, 10 bito del medesimo procedimento e gennaio 2012, n. 197, Sez. IITer, in per motivi identici. In una situazio- data 13 luglio 2012 n. 6418, T.A.R. ne del genere, infatti, ciascuno dei Toscana, Firenze, Sez. I, 14 ottobre concorrenti può far valere un analo- 2013 n. 1360). go interesse legittimo all’esclusione La Corte di Giustizia UE nella sum- dell’offerta degli altri, che può indur- menzionata sentenza 100/13 (caso re l’amministrazione aggiudicatrice a “Fastweb”), ha preso dunque in con- constatare l’impossibilità di procede- siderazione l’ipotesi, sfociata nel re alla scelta di un’offerta regolare” contenzioso giudiziale innanzi al (punti 32 e 33). T.A.R. Piemonte, della procedura di In conclusione, la Corte ha risposto gara con due soli concorrenti. Con la alla questione pregiudiziale afferman- peculiarità che le loro offerte si era- do che: “l’articolo 1, paragrafo 3, della no rivelate difformi dalle specifiche direttiva 89/665 deve essere interpre- tecniche previste dalla lex specialis tato nel senso che se, in un procedi- (e, pertanto, entrambe avrebbero te- mento di ricorso, l’aggiudicatario che oricamente dovuto essere escluse). ha ottenuto l’appalto e proposto ricor- Il T.A.R. aveva fatto notare che, in so incidentale solleva un’eccezione di tale ipotesi, applicando il principio inammissibilità fondata sul difetto di di cui alla sentenza n. 4/11, si sareb- legittimazione a ricorrere dell’offe- be dovuto dichiarare inammissibile rente che ha proposto il ricorso, con il ricorso principale e tener dunque la motivazione che l’offerta da que- ferma l’aggiudicazione in favore del- sti presentata avrebbe dovuto essere la controinteressata (e ricorrente in- esclusa dall’autorità aggiudicatrice cidentale) nonostante che anche la per non conformità alle specifiche sua offerta fosse risultata viziata e, tecniche indicate nel piano di fabbi- dunque, teoricamente meritevole di sogni, tale disposizione osta al fatto esclusione. che il suddetto ricorso sia dichiarato La Corte UE ha ricordato innanzi tutto inammissibile in conseguenza dell’e- che “dall’articolo 1 della direttiva same preliminare di tale eccezione di 89/665 deriva che quest’ultima mira inammissibilità senza pronunciarsi a consentire la proposizione di ricor- sulla compatibilità con le suddette si efficaci contro le decisioni delle specifiche tecniche sia dell’offerta autorità aggiudicatrici contrarie al dell’aggiudicatario che ha ottenuto diritto dell’Unione. Secondo il para- l’appalto, sia di quella dell’offerente grafo 3 del suddetto articolo, gli Stati che ha proposto il ricorso principale”. membri provvedono a rendere acces- La pronuncia della Corte sembrava sibili le procedure di ricorso, secondo aver definitivamente risolto la que- le modalità che gli Stati membri pos- stione, ritenendo illegittimo (per con- sono determinare, almeno a chiun- trasto con l’art. 1, par. 3, Dir. 89/665), que abbia o abbia avuto interesse ad che la posizione dell’aggiudicatario ottenere l’aggiudicazione di un deter- potesse godere di una preferenza di minato appalto e sia stato o rischi di ordine puramente processuale, nono- essere leso a causa di una presunta stante che anche la sua offerta, al violazione”. La Corte ha poi rileva- pari di quella del ricorrente princi- TEME 5/6.14 35 06TEME_maggio_giugno 2014.indd 35 01/08/14 09:38
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