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pubbliche gare Criteri del prezzo più basso e offerta economicamente vantaggiosa: i limiti entro cui può muoversi la P.A. L’art. 81 del “Codice dei contratti pub- delle possibili soluzioni progettuali. Avv. Pierluigi Piselli blici relativi a lavori, servizi e forniture” Con la redazione dell’art. 81 del D.lgs 163 Studio Legale Associato Cancrini Piselli (D.lgs 163 del 12 aprile 2006) asserisce del 2006, invece, la Pubblica Amministra- che « Nei contratti pubblici, fatte salve le zione è posta nella condizione di poter disposizioni legislative, regolamentari o scegliere il criterio di valutazione delle amministrative relative alla remunerazio- offerte più adeguato, in relazione alle ne di servizi specifci, la migliore offerta e’ caratteristiche dell’oggetto del contratto, selezionata con il criterio del prezzo piu’ tra prezzo più basso e offerta economica- basso o con il criterio dell’offerta econo- mente vantaggiosa. micamente piu’ vantaggiosa. Le stazioni Tale discrezionalità non può che trovare appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al la sua ragion d’essere nei due obietti- comma 1, quello piu’ adeguato in rela- vi fondamentali perseguiti in ambito di zione alle caratteristiche dell’oggetto del appalti pubblici: la garanzia della libera contratto, e indicano nel bando di gara concorrenza e la selezione della migliore quale dei due criteri di cui al comma 1 offerta, intesa quest’ultima come quella sara’ applicato per selezionare la miglio- che garantisce maggiormente la realiz- re offerta. Le stazioni appaltanti possono zazione di una fnalità pubblica. Da tale decidere di non procedere all’aggiudica- considerazione discende la sindacabilità zione se nessuna offerta risulti conve- del criterio prescelto solo in caso di mani- niente o idonea in relazione all’oggetto festa illogicità, inadeguatezza o travisa- del contratto». mento. Tuttavia tale discrezionalità non Il predetto articolo pone un principio di può essere priva di vincoli. equivalenza fra i criteri di aggiudicazione La PA, infatti, nell’operare la scelta discre- in esso previsti ed è frutto di varie mo- zionale, deve tenere in particolare conside- difche e integrazioni legislative. L’art. 21 razione «i principi della libera circolazione della previgente legge 109/94, infatti, di- delle merci, della libertà di stabilimento e sponeva che i soggetti aggiudicatori per della libera prestazione dei servizi, nonchè l’affdamento degli appalti dovessero uti- principi che ne derivano, quali i principi di lizzare esclusivamente il criterio del prez- parità di trattamento, di non discrimina- zo più basso. Successivamente la legge 1 zione, di riconoscimento reciproco, di pro- 1 agosto 2002, n. 166, introduceva il com- porzionalità e di trasparenza» . Inoltre il ma 1-ter all’art. 21 della legge 109/94, legislatore europeo, rammenta l’esistenza il quale disponeva l’applicazione dell’of- «dei bisogni e degli interessi della colletti- ferta economicamente più vantaggiosa vità» quali vincoli all’operato discrezionale solo per gli appalti sopra soglia e solo per della PA, asserendo che «al fne di garantire quelli che presentavano una prevalente la parità di trattamento, i criteri di aggiu- 1. Considerando 46 della Direttiva componente tecnologica o con rilevanza dicazione dovrebbero consentire di raf- della Unione Europea 2004/18/CE. TEME 1.11 13
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