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Normazione do una impresa blandisca con doni o La giurisprudenza ha esaminato le ipo- promesse un funzionario pubblico, ma tesi di “collegamento” tra società che poi in ogni caso vinca la gara per aver partecipano ad una procedura di gara, presentato oggettivamente la migliore fatto che nella prassi può accadere. La offerta. Cassazione, a tal proposito, seppure In tal modo il reato si configura come abbia escluso che il mero collegamen- reato di pericolo e non di evento, ossia to formale di per sé non configura una per la rilevanza penale della condotta collusione rilevante ai fini della turba- basta che si metta a repentaglio il bene tiva d’asta, ha altresì ritenuto che tale tutelato dalla norma, la libera concor- fatto costituisce una figura sintomati- renza, senza necessità che il bene, come ca di collegamento sostanziale tra gli nei reati di evento, venga leso concre- offerenti. tamente. Da ciò il giudice di legittimità ritiene E’ chiaro che con tale interpretazione, che “la condotta dei legali rappresen- la soglia di punibilità viene anticipata tanti di società formalmente diverse, con il rischio che astrattamente punibili ma che sostanzialmente costituiscono siano le più svariate condotte seppure un solo centro di interessi , e che, al fine non abbiano sortito, ai fini della gara, di avere più possibilità di vittoria, pre- effetto alcuno. sentano offerte differenti ad una gara La disciplina, secondo la Cassazione, è d’appalto” integri la fattispecie descritta applicabile anche a trattativa privata dall’art. 353 c.p. (Cass. VI, n. 40831/10). ed appalto concorso, seppure tali pro- Di tal guisa, si presume che le società cedure di gara non siano espressamente abbiano contezza delle rispettive offerte previste dalla norma. La giurisprudenza e tale conoscenza rappresenta “collusio- in questo caso applica un ragionamento ne” rilevante ai fini della integrazione analogico, ma desta perplessità che lo della fattispecie penale. faccia “in malam partem”, ossia contro Occorre dare atto che parte della giuri- l’indagato, al fine di ampliare la fatti- sprudenza non condivide tale interpre- specie. tazione estensiva e ritiene che debba essere provata l’effettiva commistione L’art. 353 è posto a presidio nella gestione delle imprese parteci- e tutela del bene giuridico panti alla procedura di gara nonché la alterazione delle offerte presentate “libera concorrenza” ma è quale conseguenza del collegamento interessante comprenderne (vedi Trib. Milano, X, 15.10.12 n. 10301). In conclusione, il reato di turbativa d’a- l’applicabilità alla casistica sta, a parere dello scrivente, per come pratica e individuare il “largheggiato” dalla interpretazio- ne giurisprudenziale appare essere un confine con altri reati affini “succedaneo” del reato di corruzione, che possono configurarsi ovvero ove non venga provato questo sarà comunque potenzialmente confi- nell’espletamento delle gare gurabile la turbata libertà dell’incanto. 14 TEME 1/2.14
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