Page 13 - TEME_Settembre Ottobre 2015
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normazione Gli oneri della sicurezza nelle pubbliche gare: il punto della giurisprudenza Come noto, a seguito dell’entrata mento di appalti di lavori pubblici, di Simone Abrate in vigore della legge 3 agosto 2007, servizi e di forniture, gli enti aggiu- Studio legale Abrate Roma n.123 , il legislatore ha considerato dicatori sono tenuti a valutare che con particolare attenzione il tema il valore economico sia adeguato e della sicurezza sul lavoro. 1 sufficiente rispetto al costo del lavo- Il presupposto per l’applicazione delle ro ed al costo relativo alla sicurez- 1 norme speciali di tutela discende dal za, “che deve essere specificamente Recante “Misure in tema di tutela della fatto dell’esternalizzazione di un’at- indicato e risultare congruo rispetto salute e della sicurezza sul lavoro e tività da parte della stazione appal- all’entità e alle caratteristiche dei delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”. tante. L’affidamento ad un sogget- lavori, dei servizi o delle forniture”. 2. to terzo, l’appaltatore appunto, di Come precisato dalle Linee Guida L’art. 86, comma 3-bis, del D.Lgs. 4 una commessa pubblica fa scattare Itaca , in sede di prima applicazione, 12.4.2006, n. 163, così dispone: “Nella predisposizione delle gare di automaticamente un duplice obbligo la normativa in parola ruota attorno appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di protezione in capo alla pubblica al concetto di “interferenza”, intesa di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti amministrazione appaltante, che è come “ogni sovrapposizione di attivi- a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del chiamata a tutelare la sicurezza dei tà lavorativa tra diversi lavoratori che lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato propri dipendenti (che devono svol- rispondendo a datori di lavoro diversi”. e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi gere la propria attività in concomi- Ciò fermo, tale “sovrapposizione” è o delle forniture. Ai fini del presente tanza con il lavoro altrui) insieme a sempre un concetto dinamico, che comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal quella dei lavoratori dell’appaltatore. va valutato in relazione alle caratte- Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici Il fine pubblico assegnato dalle ristiche del singolo appalto da affida- previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente norme di riferimento alla stazione re: come precisato dalla stessa Itaca più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi appaltante è, quindi, ben preciso: “si può ipotizzare che vi siano attivi- settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto l’affidamento di appalti pubblici deve tà dove i rischi interferenziali siano collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto avvenire in condizioni tali da garanti- nulli e vi siano solo oneri di sicurezza collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”. re la tutela di tutti i lavoratori coin- in capo all’operatore economico. Di 3. volti nella filiera dell’appalto. converso, in alcuni contesti la tute- C.d. “Testo unico sicurezza”, recante Per tale ragione, la l. n. 123/2007 ha la della sicurezza potrebbe essere norme in materia di tutela della salute in parte innovato direttamente la minima per l’operatore economico e e di sicurezza nei luoghi di lavoro, emanato sulla base della delega normativa speciale del Codice degli massima quella derivante dalle inter- contenuta nell’art. 1 della citata l. n. 123/2007. appalti, con l’introduzione dell’art. ferenze create dall’amministrazione”. 4. 2 86, comma 3-bis , ed in parte ha Il ruolo centrale nella enucleazione ITACA, Gruppo di Lavoro “Sicurezza delegato il legislatore ad emanare un delle “interferenze” è attribuito dalla appalti”, doc. del 20.3.2008 “Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nuovo corpus normativo in materia di legge direttamente alla stazione nei contratti pubblici di forniture o servizi – Prime indicazioni operative”, sicurezza sui luoghi di lavoro. appaltante. consultabile su www.itaca.org. Ed infatti, l’art. 26, comma 6, del I costi della sicurezza per l’elimi- 5. 3 D.Lgs. del 9.4.2008, n. 81 , in attua- nazione dei rischi da interferenze, L’art. 3, comma 1, lett. a) della l. n. 123/2007, infatti, ha introdotto l’obbligo zione della citata l. n.123/2007, sta- infatti, devono essere quantificati e per il datore di lavoro committente bilisce – tra l’altro - che nella pre- individuati dalla stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e 5 disposizione delle gare di appalto e nel c.d. “DUVRI” . appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione nella valutazione dell’anomalia delle Ciò comporta due importanti conse- dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle offerte, nelle procedure di affida- guenze: “interferenze” (cfr. art. 26, commi 3 e 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008). TEME 9/10.15 11
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