Page 15 - TEME_Settembre Ottobre 2015
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normazione tra loro in ragione dell’esistenza di dali deve essere differita alla fase di un “cantiere” aperto (oneri da inter- verifica dell’anomalia, con la conse- ferenze). guenza che la mancata indicazione Ciò comporta, per la stazione appal- nell’offerta non comporta l’esclusio- tante, l’onere di quantificare preven- ne dalla gara, salvo che il bando non 8 tivamente (per i servizi e forniture) la preveda espressamente . nel Duvri gli oneri da interferenza, Inoltre, secondo la stessa giurispru- anche nel caso in cui siano pari a denza tale onere di preventiva indi- zero, imponendo poi ai concorrenti di cazione attiene, coerentemente con il non assoggettare tali oneri a ribas- dettato letterale dell’art. 87, comma so, nonché di sottoporre a verifica di 4, del Codice, ai soli settori dei servizi congruità gli oneri aziendali quanti- e delle forniture, laddove per i lavori ficati dai concorrenti. la quantificazione è rimessa al piano Per i concorrenti, invece, è necessario di sicurezza e coordinamento ex art. quantificare i propri oneri aziendali, 100 del D.Lgs. n. 81/2008, predispo- che in quanto tali sono diversi per sto dalla stazione appaltante ai sensi 9 ogni offerente, poiché dipendono dell’art. 131 del Codice . dalla concreta organizzazione azien- Secondo un’altra interpretazione dale di ciascun operatore economico. giurisprudenziale 10 , invece, è sem- Se gli elementi sopra richiamati sono pre necessaria la specifica indica- da considerarsi come pacifici, non zione nell’offerta dei costi aziendali, altrettanto può dirsi sulla necessi- accanto alla sottrazione dalla base tà per il concorrente di indicare gli d’asta per i costi da interferenze, oneri aziendali, in maniera specifica e pena l’esclusione dalla gara, ed anche scorporata, già nell’offerta, piuttosto in assenza di una espressa previsione 6. che limitarsi a scorporali dall’importo di esclusione del Bando di gara, in Quanto alla collocazione complessivo solo nell’eventuale fase virtù del principio di eterointegrazio- “toponomastica” delle diverse 11 di verifica dell’anomalia. ne . categorie di oneri, gli oneri da interferenze sono quantificati a La questione nasce dalla non chia- La sanzione espulsiva, secondo tale monte dalla stazione appaltante, nel D.U.V.R.I (documento unico per la rissima formulazione dell’art. 87, giurisprudenza, discende dal fatto valutazione dei rischi da interferenze, art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008) e, per comma 4, del Codice il quale, nell’ul- che l’offerta non contiene un ele- gli appalti di lavori, nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento, art. 100 timo periodo, dispone che la stazio- mento essenziale, gli oneri della sicu- D. Lgs. n. 81/2008); gli oneri aziendali, invece, sono quelli propri di ciascuna ne appaltante, nella valutazione di rezza appunto, e per tale ragione non impresa connessi alla realizzazione dello specifico appalto, e sono congruità dell’offerta “tiene conto trova applicazione neppure il princi- sostanzialmente contemplati dal DVR, documento di valutazione dei rischi. dei costi relativi alla sicurezza, che pio di tassatività ex art. 46, comma 7. devono essere specificamente indicati 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 12 . Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sent. nell’offerta e risultare congrui rispet- Di recente, infine, è intervenuta la del 3 ottobre 2011, n. 5421. to all’entità e alle caratteristiche dei sentenza dell’Adunanza Plenaria del di predisposizione dell’offerta complessiva”. servizi o delle forniture”. Consiglio di Stato del 20.3.2015, n. 8. La norma, invero, non chiarisce se 3, che si è pronunciata a favore della Cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. del 2 l’indicazione specifica degli oneri seconda tesi più rigorosa, in ragio- ottobre 2014, n. 4907; Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, sent. del 4 dicembre aziendali significhi un loro scorporo ne del fatto che le norme in materia 2014, n. 2909. dall’offerta in ogni caso, oppure se di sicurezza del Codice rispondono a 9. tale indicazione possa avvenire suc- finalità di tutela della sicurezza dei Cfr. Cons. di Stato, sez. V, sent. del 7 maggio 2014, n. 2343; id. 9 ottobre cessivamente, in sede di valutazione lavoratori e, quindi, a valori sociali e 2013, n. 4964. dell’anomalia, appunto. di rilievo costituzionale. 10. Inoltre, il riferimento testuale ai Attesa la rilevanza dei valori tutelati, Cfr. Cons. di Stato, sez. III, sentenza del 23 gennaio 2014 n. 348. soli settori dei servizi e forniture, ha quindi, è pienamente giustificato l’o- posto in dubbio la sua applicazione al nere dichiarativo preventivo richiesto 11. settore dei lavori. ai concorrenti. Cfr. Cons. di Stato, sez. V, sent. del 29.2.2012, n. 1172; Tar Lazio, Roma, Secondo una prima interpretazione Sotto tale ultimo profilo, secondo la Sez. I, sent. del 17.10.2012, n. 8522. giurisprudenziale, l’indicazione speci- citata Adunanza Plenaria n. 3/2015, 12. fica degli oneri della sicurezza azien- l’onere in parola si estende anche al Cfr. Tar Toscana, sez. II, sent. del 26.11.2013, n. 1630. TEME 9/10.15 13
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