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pubblicità appalti un dialogo con i candidati ammessi a tale appaltante operi in determinati settori procedura, al fine di elaborare una o più di attività (acqua, energia, trasporti e soluzioni atte a soddisfare le sue neces- servizi postali). Per questi settori è prevista sità e sulla base della quale o delle quali una regolamentazione differenziata i candidati selezionati saranno invitati a rispetto a quella sui cd. settori ordinari presentare le offerte” (art. 3, co. 39). cui si riferisce la presente nota. Le suddette procedure non hanno tuttavia, Mentre, infatti, la disciplina sui settori lo stesso ambito e le medesime condi- tradizionali, come già detto, opera una zioni di applicabilità: mentre le proce- tendenziale equiparazione tra procedura dure aperte e ristrette, in quanto garan- aperta e ristretta, attribuendo alla proce- tiscono al massimo il rispetto dei prin- dura negoziata, sia essa preceduta o meno cipi concorrenziali, rivestono carattere da forme di pubblicità, portata derogatoria generale e possono essere utilizzate senza rispetto alle altre procedure; la disciplina alcun vincolo e limite particolari; le sui settori speciali è caratterizzata, invece procedure negoziate e il dialogo compe- dalla equiparazione tra procedura aperta, titivo sono connotati da un carattere di ristretta e negoziate precedute dalle previste eccezionalità e derogatorio, da utiliz- forme di pubblicità. zare soltanto nei casi previsti dalla legge. La procedura negoziata è, dunque, in Peraltro, anche nei casi in cui la disci- tutto e per tutto, alternativa a quelle plina renda comunque possibile ricor- aperte o ristrette, sicché è utilizzabile rere alla procedura negoziata o al dialogo dal committente indipendente dalla ricor- competitivo, la stazione appaltante ha renza di condizioni particolari; rispetto sempre facoltà di ricorrere alla proce- a tali ordinarie procedure di scelta è dura aperta o a quella ristretta (salvo i soltanto la procedura negoziata non casi in cui, ad esempio, data l'unicità preceduta da pubblicità ad assumere una della fornitura la scelta di un fornitore portata derogatoria. determinato costituisca operazione neces- Peraltro, gli elementi di differenziazione sitata). Va detto, peraltro, che la materia tra disciplina sui settori ordinari e disci- delle procedure di scelta conosce una disci- plina sui settori speciali non si esauri- plina differenziata a seconda del settore scono nella diversa rilevanza che in questi di attività nel quale il contraente operi; e ultimi è attribuita alla procedura nego- in relazione all'importo dell'affidamento. ziata preceduta da forme di pubblicità; Quanto al primo profilo, è trattato diffe- ma si estendono anche in parte alla diversa rentemente il caso in cui il soggetto regolamentazione delle singole ipotesi L'assenza e/o in presenza delle quali il committente è in facoltà di ricorrere alla procedura di l'incompletezza della pubblicità gara senza la preventiva pubblicità. (in tutte le fasi della gara) Tali elementi di differenziazione costi- tuiscono indici rilevatori dei margini di rendono impossibile flessibilità che, rispetto alla disciplina ogni forma di concorrenza, generale, caratterizzano l'attività nego- precludendo, così, i vantaggi ziale agli enti operanti nei settori speciali. In merito all'importo a base di gara, è da essa derivanti. prevista una differente disciplina a seconda 20 TEME 11/12.09
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