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pubbliche gare economici in diretta concorrenza tra loro sione documentale, sia perché la stessa possano utilizzare l’accesso per giovarsi impresa aggiudicataria in realtà aveva delle specifiche conoscenze possedute omesso di motivare e comprovare la da altri, al fine di conseguire un indebi- segretezza tecnica o commerciale delle to vantaggio commerciale all’interno del informazioni (o di parti di esse) conte- mercato”. nute nella propria offerta; sia soprattutto Peraltro, ha ancora osservato il T.A.R. perché, in base al comma 6 dell’art. 13 Puglia, lo stesso comma quinto dell’art. citato, la riservatezza è comunque desti- 13 subordina l’operatività della causa di nata a recedere a fronte di un’istanza di esclusione dall’accesso documentale alla accesso proposta da un concorrente “in manifestazione di interesse “motivata e vista della difesa in giudizio dei propri comprovata” proveniente dall’impresa interessi in relazione alla procedura di controinteressata. affidamento del contratto nell’ambito E, per altro verso, lo stesso art. 13 del della quale viene formulata la richiesta Codice dei contratti pubblici dispone, al di accesso”. sesto comma, che è “comunque” con- Tale ultima affermazione si basa sull’or- sentito l’accesso al concorrente che lo mai consolidato principio secondo il chieda in vista della difesa in giudizio quale la partecipazione ad una gara dei propri interessi, in relazione alla pro- comporta, tra l’altro, che l’offerta tecni- cedura di gara a cui si riferisce l’istanza. co progettuale presentata fuoriesca dalla Tale ultima previsione, secondo la giu- sfera di dominio riservato dell’impresa, risprudenza amministrativa “riafferma per porsi sul piano della valutazione la tendenziale prevalenza del cosiddet- comparativa rispetto alle offerte presen- to accesso difensivo, già sancita in via tate da alti concorrenti, essendo versata generale dall’art. 24, settimo comma, in un procedimento caratterizzato dai della legge n. 241 del 1990” (cfr. da ulti- principi di concorsualità e trasparenza. mo Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2009 Con la conseguenza che la società non n. 6393). aggiudicataria ha sempre interesse ad Sicché in conclusione il T.A.R. Puglia ha accedere alla documentazione afferen- giudicato illegittima la mancata osten- te le offerte presentate dagli altri con- correnti in vista della tutela dei propri interessi giuridici (cfr. da ultimo T.A.R. È dunque verosimile ritener Lombardia Brescia, Sez. II, 22 settembre che sarà molto difficile che 2010 n. 3560, C. di Stato VI Sez., 7 giu- gno 2006 n. 3418). le Stazioni appaltanti indichino, In tale quadro, che può dirsi consoli- tra gli atti per i quali l’accesso è dato, è dunque verosimile ritenere che, anche nell’ambito delle comunicazioni ex vietato, quelli relativi art. 79 del D.Lgs. 163/2006, sarà molto alla fattispecie di cui difficile che le Stazioni appaltanti indi- chino, tra gli atti per i quali l’accesso è all’art. 13, comma 5, lett. a) vietato, quelli relativi alla fattispecie di D.Lgs. 163/2006 cui all’art. 13, comma 5, lett. a) D. Lgs. 163/2006. 28 TEME 10.10
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