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modalità di pagamento le esigenze di trasparenza (art. 2 del Codi- se concorrenti, è stata ritenuta illegittima ce degli appalti) e di utilità, proprie (Determinazione AVCP n.4 del 7 Luglio dell’aggiudicatario, che chiaramente non 2010) l’eventuale esclusione dalla proce- può avere interesse ad accettare un accor- dura di gara per mancata accettazione do in deroga con condizioni peggiorative della clausola contrattuale con cui la sta- rispetto a quelle di legge. L’eventuale rin- zione appaltante stabilisce unilateralmen- vio della clausola del bando di gara ai te un termine di pagamento ed una decor- parametri fissati dall’art.7 del D.Lgs. renza degli interessi moratori difformi da 4 n.231/2002 non assicura - secondo la quelli stabiliti dall’art.4 del suddetto ricostruzione giurisprudenziale riferita - decreto 231 ovvero un saggio di interesse l’equità dell’unità precettiva negoziale, diverso da quello stabilito dall’art.5. Nella atteso che le disposizioni ivi contenute medesima prospettiva, è stato negato che (recte quelle di cui all’art.7) rappresentano le Amministrazioni Pubbliche possano mere prospettazioni di massima, inidonee definire criteri di valutazione che vadano a garantire ex ante la giustizia all’atto e, a premiare le imprese concorrenti che cioè, alla lex specialis della gara. Muoven- propongono termini di pagamento più do da queste considerazioni, il Consiglio di lunghi, poiché si violerebbe il principio Stato ha annullato la determinazione comunitario della parità di trattamento. 4. dell’Azienda Ospedaliera piemontese, che L’inderogabilità della disciplina cede solo L’ art. 7 , nel disciplinare la nullità dell’accordo sulla data del negli atti di gara, rinviava in sede di suc- dinanzi alla definizione di condizioni pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento, cessiva stipulazione del contratto e, non oggettive che impediscono all’ente appal- sancisce che tela accordo è nullo “ se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, già all’atto della predisposizione della lex tante di rispettare le condizioni di paga- alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, specialis, la contrattazione dei termini di mento imposte dalle norme, semprechè le alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i pagamento e del saggio degli interessi di stesse – come autorevolmente rilevato medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente mora, avuto riguardo alla corretta prassi (Determinazione AVCP n.4/2010) – non iniquo in danno del creditore” . Il comma 2 contempla poi alcune ipotesi legali di grave iniquità, per commerciale, alla natura del servizio siano imputabili alla violazione del dovere cui “ si considera, in particolare gravemente iniquo l’accordo oggetto del contratto, ai flussi finanziari di generale che grava sulle Amministrazioni che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come cassa in entrata a disposizione dell’ente ed Pubbliche di verificare la compatibilità del obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntive a spese del creditore, ai tempi tecnici necessari alle verifiche programma dei pagamenti con i relativi ovvero l’accordo con il quale l’appaltatore o il subfornitore dell’esistenza del debito (liquidazione fat- stanziamenti di bilancio e con le regole principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di ture). Nell’intento di salvaguardare le esi- della finanza pubblica. In tal caso, le sta- pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di genze di non discriminazione tra le impre- zioni appaltanti formalizzano infatti pagamento ad esso concessi” . accordi transattivi con gli autori dell’ap- la posposizione al momento palto, che si impegnano a rinunciare agli interessi per il ritardato pagamento in della stipula del contratto cambio di una programmazione definita della conoscenza della natura nel versamento dei corrispettivi. Secondo la dottrina più recente, questa fattispecie, dell’accordo derogatorio riconducibile all’art.239 del D.Lgs. contrasta con il diritto positivo n.163/2006 ed ammessa dalla Cassazione (Sezione I civile, sentenza n.5433 del 29 oltreché con le esigenze di febbraio 2008), è legittima purchè la trasparenza situazione verificatasi rappresenti una cri- ticità nel rapporto tra stazione appaltante 28 TEME 6.11
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