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normazione L’art. 46, comma 1-bis D.Lgs. n. 163/2006 e la dequotazione delle cause d’esclusione Avv. Andrea Stefanelli È un mondo privo di certezze. loro cogenza fosse espressamente previ- Studio legale Stefanelli Si era infatti abituati, in passato, a redi- sta (Cons.St., VI, 13/6/2008,n. 2959); sono Bologna gere lex specialis con le prescrizioni che queste le cd. “norme eterointegrative”, che regolavano le procedure pubbliche, conte- rappresentano un serio rischio – tanto per nenti cioè tutte le richieste - specifiche per la P.A. quanto, e soprattutto, per i priva- quella particolare gara - tra cui gli even- ti concorrenti – poiché il loro rispetto è tuali requisiti aggiuntivi rispetto a quelli ex obbligatorio anche se non risultano espli- lege, in quanto il bando, il capitolato o la citamente previste nella disciplina speciale lettera d’invito assolvevano alla funzione di gara (un esempio per tutti, l’obbligo di precipua di dettare il regolamento parti- versamento della cd. “tassa sulle gare”). colare della gara ed, in quanto appunto Se dunque la lex specialis rappresentava il “lex specialis”, obbligavano da un lato la vademecum per la corretta partecipazione, P.A. appaltante al rispetto delle disposi- ciò significava che – a parte le norme ete- zioni che si era autoimposta, dall’altro rointegrative – per il resto quanto previsto garantivano a tutti i concorrenti il mede- in essa era di stretta osservanza, compre- simo trattamento, nel rispetto della cd. par so il possesso di quei requisiti aggiunti- condicio. vi senza cui non si poteva partecipare, a Si veniva così a creare una “gerarchia delle meno di non aver deciso d‘impugnare la fonti”, per cui la normativa sugli appal- clausola che ne prevedeva detto obbligo ti (il D.Lgs.n. 163/2006 ed il suo regola- (Cons.St. Ad.Plen. n. 1/2003). mento attuativo D.P.R.n. 207/2010) era la Queste regole, così “faticosamente” acqui- norma-cornice a cui s’aggiungeva, sovrap- site dagli operatori economici e con cui, ponendosi, la disciplina speciale di gara, nel corso degli anni, ci si erano ormai che prevedeva le condizioni specifiche per abituati a convivere, sono state comple- quella gara, che la P.A. appaltante aveva tamente “travolte” da una recente dispo- aggiunto in considerazione della particola- sizione che stabilisce rità dell’oggetto dell’appalto nonché della “La stazione appaltante esclude i candidati peculiarità della prestazione contrattual- o i concorrenti: mente dedotta. - in caso di mancato adempimento alle Le condizioni di gara, in tal modo, pote- prescrizioni previste dal presente codice vano anche divergere da quanto previsto e dal regolamento e da altre disposizioni dal Codice appalti, con l’unica eccezione di legge vigenti, nonché di quelle disposizioni di carattere “impe- - nei casi di incertezza assoluta sul conte- rativo” che, analogamente a quanto avvie- nuto o sulla provenienza dell’offerta, ne nel diritto civile (ex artt. 1339 e 1374 - per difetto di sottoscrizione o di altri ele- c.c.), dovevano trovare automatica appli- menti essenziali ovvero cazione anche senza la necessità che la - in caso di non integrità del plico conte- 12 TEME 2.12
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