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normazione sione in caso di loro mancato adempimen- la gara con l’individuazione di altre - ed to. eventuali - ulteriori prescrizioni che, pro- In altri termini se l’esclusione può essere prio in quanto specifiche solo per quella correttamente comminata solo per vio- gara, potevano comportare l’esclusione in lazione di una norma che espressamente caso di loro mancato rispetto. dispone l’esclusione in caso di suo man- Posto invece come oggi ciò non sia più cato rispetto, ciò allora impone alle P.A. possibile (alla luce del nuovo art. 46, appaltanti di dover controllare tutte le comma 1-bis), occorre allora leggere il norme del D.Lgs. n. 163/06, del DPR n. D.Lgs. n. 163/2006 (nonché il D.P.R. n. 206/10 nonché tutte le altre disposizioni 207/2010) con “occhi diversi” e cercare di legge (ma quali?) per rinvenire quelle la d’individuare tutti quei casi d’esclusione cui violazione è sanzionata effettivamente “espressa” e, nel fare ciò, si verifichi se le in tal modo. sentenze finora pronunciate possano in Ricerca non facile e, peraltro, destinata a qualche modo venirci in ausilio. riservare non poche sorprese. La prima sentenza in argomento risulta Ciò in quanto il Codice appalti è stato - da quanto consta – il TAR Catania, I° “pensato” dal Legislatore come (appunto) 2/8/2011, n. 2057 che, in un caso d’alle- una norma-cornice, cioè una normativa gazione di 1 sola copia della carta d’identi- che rappresenta l’architrave della corret- tà del soggetto che aveva autocertificato i ta modalità d’indizione ed espletamento documenti di gara, ha ritenuto che l’art. 38 di una procedura concorsuale d’appalto, D.P.R. n. 445/2000 prevedesse l’invalidità lasciando poi alle singole stazioni appal- delle autocertificazioni solo quando risul- tanti il compito di “disegnare” la singo- tino totalmente prive del documento del sottoscrittore e non invece della presenza In passato si era abituati ad – ancorchè “singola” – di un documento di riconoscimento a fronte di più autocertifi- una “gerarchia delle fonti”, per cazioni, ragion per cui si deve parlare, nel cui la normativa sugli appalti caso in questione, più correttamente d’in- completezza e non di assenza totale del era la norma-cornice a cui documento richiesto, con relativo obbli- s’aggiungeva, sovrapponendosi, go della P.A. di consentire l’integrazione documentale nonché conseguente divieto la disciplina speciale di gara, di comminare l’esclusione dalla gara per che prevedeva le condizioni detta causa; in senso contrario, invece, la sentenza del TAR Roma, I°bis, 6/12/2011, specifiche per quella gara, che la n. 9597 secondo cui la mancata allegazio- P.A. appaltante aveva aggiunto in ne della copia del documento di riconosci- mento del sottoscrittore concreta proprio considerazione della particolarità la fattispecie di cui all’art. 46, comma dell’oggetto dell’appalto nonché 1-bis, ovvero quel “difetto di sottoscrizio- ne” o “incertezza assoluta sul contenuto o della peculiarità della prestazione sulla provenienza dell’offerta” che pertanto legittima l’esclusione dalla gara. contrattualmente dedotta Il TAR Venezia 13/9/2011, n. 1376 ha inve- 14 TEME 2.12